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Ordinanze di rimessione

QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE

Ordinanza di rimessione: 39591/2024

Ordinanza di rimessione alle SS.UU. Sezione depositata il 28 ottobre 2024

Presidente: E.S.V. Scarlini

Relatore: E.M. Morosini

IMPUGNAZIONI – SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE – PARTE CIVILE – Sentenza di proscioglimento del giudice di pace – Emessa successivamente alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 – Reato punito con pena alternativa – Legittimazione della parte civile alla proposizione dell’appello ai soli effetti civili – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite. La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la seguente questione: “Se, anche dopo la riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia appellabile, agli effetti della responsabilità civile, dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato, ovvero sia solo ricorribile per cassazione”.

QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE

Ordinanza di rimessione: 26458/2024

Ordinanza di rimessione alle SS.UU. Sezione prima udienza del 24 ottobre 2024

Ricorrente: DE FELICE A.

Relatore: G. Liberati

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 581, 164; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; legge 9 agosto 2024, n. 114

Ordinanza di rimessione: 26458/2024

Decisione

La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE

Ordinanza di rimessione: 23715/2024

Ordinanza di rimessione alle SS.UU. Sezione prima udienza del 24 ottobre 2024 

Ricorrente: LACATUS SANDU N.

Relatore: M. Ricciarelli

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 175, 629-bis; d. lgs. n. 150 del 2022, art. 89; d. lgs. 15 febbraio 2016; Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 4-bis; Decisione quadro 2009/299/GAI; Direttiva n. 349 del 2016

Ordinanza di rimessione: 23715/2024

Decisione

Il termine decorre dal momento della consegna del condannato.

QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE

(udienza del 27 giugno 2024) la questione relativa all’operatività dell’art. 601, comma 5, c.p.p.

Alle Sezioni Unite la questione relativa all’operatività dell’art. 601, comma 5, c.p.p., ove si prevede che almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello è notificato l’avviso ai difensori del decreto di citazione.

Ordinanza seconda sezione n. 1634 del 18 aprile 2024

Ordinanza seconda sezione n. 1635 del 18 aprile 2024

In particolare la seconda sezione con le ordinanze 16364 e 16365 del 18 aprile ha rimesso alle SS.UU. la seguente questione di diritto:

 

Se la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 30 giugno 2024.

Se, in tema di successione di leggi regolanti il termine a comparire nel giudizio di appello, ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare, debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l’autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quella della deliberazione della sentenza impugnata.

 

 La questione coinvolge il regime transitorio di cui all’art. 94 d. lgs. n. 150/2022. Sul punto, infatti, si prospettano soluzioni interpretative diversificate.

 

Secondo un primo orientamento, considerato che questa previsione si limita a sostituire, per un periodo limitato, lo statuto delle impugnazioni previsto dal rito “pandemico” a quello della riforma Cartabia, senza sostituire il nuovo art. 601 c.p.p., si ritiene che l’art. 601 c.p.p. sia vigente dal 30 dicembre 2022.

 

Secondo una diversa impostazione, la nuova formulazione dell’art. 94 d. lgs. n. 150/2022, introdotta dall’art. 5-duodecies della l. n. 199/2022, implica la sostituzione “integrale” dello statuto delle impugnazioni previsto dal rito pandemico a quello previsto dalla riforma Cartabia, sicché, sebbene l’entrata in vigore dell’art. 601 c.p.p., nella nuova formulazione, non sia stata espressamente differita, la stessa non può che essere contestuale all’entrata in vigore dell’art. 598-bis c.p.p., ad oggi individuata nel 30 giugno 2024.

 

Con una lettura “sistematica” si è ulteriormente affermato che la nuova disciplina dell’art. 601, commi 3 e 5, c.p.p., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150/2022, è applicabile solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall’art. 11, comma 7, d.l. n. 215/2023, in quanto sussiste una “stretta correlazione” tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali e l’entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni.

 

In altri termini, l’art. 601 c.p.p. nella nuova formulazione è strettamente correlato alle modalità di trattazione del giudizio di appello previsto dalla riforma Cartabia, poiché i termini previsti dall’art. 598-bis c.p.p., richiamati dall’art. 601 c.p.p., non sono compatibili con il vecchio termine per comparire (venti giorni). Pertanto, si può ritenere che l’art. 94, comma 2, d. lgs. n. 150/2022, nel “sostituire” il rito pandemico a quello previsto dalla riforma Cartabia, abbia implicitamente sospeso anche l’operatività dell’art. 601 riformato, poiché il più lungo termine di comparizione è una conseguenza necessitata delle nuove cadenze processuali.

 

Anche se in questo modo i tempi per l’esercizio dei diritti difensivi è compresso, quest’ultima lettura “sistematica” deve ritenersi preferibile in quanto riconduce ad unità il sistema e non appare incompatibile con la volontà del legislatore. Questa situazione, come emerge dalle decisioni in materia e come evidenziato dalle sentenze gemelle, prospetta il problema di quale sia l’atto al quale fare riferimento per l’operatività della nuova previsione, per ritenere operante rispetto alle interpretazioni proposte. Anche sul punto si sono registrate delle diversità di opinioni. 

 

Per un verso, infatti, raccordandosi alle Sez. Un. Lista (Cass. 29.3.2007, n. 27614) si ritiene che sia necessario fare riferimento al momento della pronuncia della sentenza, in linea con quanto deciso a proposito dell’appello della parte civile (Cass. 21.09.2023, n. 3841), per un altro che sia possibile e necessario fare riferimento al momento in cui il giudice del giudizio d’appello procede a disporre l’invio della citazione. Si confronta una tesi che individua nella citazione un atto autonomo ed una che lo ritiene conseguenziale alla sentenza impugnata. Invero, dalla ricostruzione normativa, appare possibile ritenere l’autonomia dell’atto di citazione destinato a rendere funzionale il giudizio di secondo grado in linea con i nuovi termini espletabili e con i nuovi incombenti delle sue diversificate modalità di celebrazione.

 

Sulla base di queste considerazioni, stante il riferito contrasto le due sentenze gemelle (la n.  16364 e la n. 16365 del 18 aprile) hanno rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “da quando deve considerarsi vigente l’art. 601c.p.p., come riformato dal d. lgs. n. 150/2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l’art. 94 d.lgs. n. 150/2022, nella formulazione introdotta dall’art. 5-duodeciesl. n. 199/2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024)”;

se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto “autonomo”, o solo “esecutivo” e se, pertanto, per individuare la legge che lo regole, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata”.

QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE

ord. n. 578/2024 (dep. 12 marzo) – Ricorrente: Zangari

Ordinanza di rimessione alle SS.UU. Sezione prima udienza del 22 febbraio 2024 ord. n. 578_2024 (dep. 12 marzo) – Ricorrente- Zangari

Ordinanza di rimessione alle SS.UU. Sezione prima udienza del 22 febbraio 2024 ord. n. 578_2024 (dep. 12 marzo) – Ricorrente- Zangari

La prima sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“se sia legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d‘appello, che non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o che non sia stato investito dell’impugnazione de! pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio”

QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE

Cass. Pen., Sez. VI, Ud. del 15 gennaio 2024 (c.c.), Pres. De Amicis, rel. Gallucci

Ordine europeo di indagine – Intercettazioni su piattaforma informatica criptata – Intercettazione disposta dall’Autorità giudiziaria straniera – Configurabilità dell’ipotesi prevista ex art. 270 c.p.p. – Captatore Informatico inoculato sul server della piattaforma informatica criptata – Necessità del controllo giurisdizionale preventivo o successivo – Utilizzabilità o meno dei dati raccolti – Rimessione alle Sezioni Unite

Ordinanza_Rimessione_Giorgi_Bruno1_RG_2329_2024Sezione Quinta, udienza del 07_12_2023 (dep. 14_12_2023), ord. n. 49934, Pres. R. Pezzullo, Rel. R. GiordanoLibrary

La Sesta Sezione Penale ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

 

“ 1) Se l’acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dall’Autorità giudiziaria estera su una piattaforma informatica criptata integri, o meno, l’ipotesi disciplinata nell’ordinamento interno dall’art. 270 cod. proc. pen.;

 

2) Se l’acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dall’Autorità giudiziaria estera attraverso l’inserimento di un captatore informatico sul “server” di una piattaforma criptata sia soggetta nell’ordinamento interno ad un controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, in ordine alla utilizzabilità dei dati raccolti.

Riferimenti normativi:

Cost., artt. 14, 15; CEDU, art. 8; CDFUE, artt. 7, 8, 11 e 52; direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014; d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108;

cod. proc. pen., artt. 189, 234, 234-bis, 254-bis, 266, 266-bis, 267, 270, 271; disp. att. cod. proc. pen., art. 89;

direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002; d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132; decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2021, n. 178.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE RIMESSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Sezione Sesta, udienza del 29/09/2023 (dep. 19/12/2023), ord. n. 50684, Pres. E. Calvanese, Rel. M. Rosati.

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE STRANIERE – Mandato di arresto europeo – Diritto dell’imputato alla difesa tecnica – Appartenenza al novero dei diritti fondamentali di cui all’art. 6 del TUE – Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE STRANIERE – Mandato di arresto europeo – Diritto dell’imputato alla difesa tecnica – Soggetto condannato “in absentia” senza essere assistito da alcun difensore – Facoltà del condannato di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive – Sufficienza – Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE STRANIERE – Mandato di arresto europeo – Art. 4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio – Facoltà per lo Stato richiesto di rifiutare la consegna dell’interessato giudicato “in absentia” e senza l’assistenza di alcun difensore – Condizioni – Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

—/—

La Sesta Sezione Penale ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia

dell’Unione Europea i seguenti quesiti, a norma dell’art. 267 TFUE:

  • «se l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il diritto dell’imputato alla difesa tecnica in un processo criminale sia annoverato tra i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 ed i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell’Unione europea, che esso riconosce come principi generali del diritto dell’Unione e che la decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, obbliga a rispettare»;
  • «se, in caso affermativo, il diritto dell’imputato alla difesa tecnica in un processo criminale possa ritenersi comunque rispettato qualora la sentenza di condanna sia stata pronunziata nei confronti di un imputato assente e non assistito da alcun difensore, di sua fiducia o nominato dal giudice procedente, sebbene soggetta al diritto potestativo dell’imputato stesso, una volta consegnato, di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive»;

 

  • «se, di conseguenza, l’art. 4-bis della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2002/584/GAI, introdotto dalla decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che lo Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, anche quando sussistano le condizioni di cui al 1, lett. d), dello stesso art. 4-bis, ma l’interessato non sia stato assistito da un difensore, nominato di sua fiducia o di ufficio dal giudice procedente».

QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE

Sezione  Quinta,  udienza  del  07/12/2023  (dep.  14/12/2023),  ord.  n.  49934,  Pres.  R. Pezzullo, Rel. R. Giordano.

REATO – AGGRAVANTI IN GENERE – Furto – Aggravante della destinazione a pubblico servizio – Contestazione – Mera enunciazione della condotta – Sufficienza – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

AZIONE PENALE – QUERELA – Procedibilità a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 – Decorso del termine previsto dall’art. 85 d.lgs. citato per proporre querela – Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. – Conseguenza – Procedibilità d’ufficio del reato contestato – Possibilità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

  • «Se, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, 7, cod. pen., possa ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza nell’ipotesi in cui l’imputazione indichi quale oggetto della sottrazione una cosa destinata, in virtù della sua oggettiva funzione, a pubblico servizio, ovvero sia richiesta un’esplicita contestazione della predetta circostanza aggravante, compiuta direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma»;
  • «Se, nella seconda ipotesi, al pubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione della suddetta circostanza aggravante, con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».

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