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Nuove norme del processo telematico

Dalla redazione della Camera Penale di Locri

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 217/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, recante le regole tecniche per il processo telematico civile e penale è in vigore da domenica 14 gennaio.

nuove norme del processo telematico

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle nuove norme, l’art. 1 del d.m. precisa che «il decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto».

L’art. 2, comma 1, lett. a), inserisce nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le lett. b-bis) e b-ter) che disciplinano il portale dei depositi telematici (piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati), e il portale delle notizie di reato (piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

L’art. 3 precisa che a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (quindi dal 14 gennaio 2024), durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis c.p.p. nei seguenti uffici giudiziari penali:

  1. a) procura della Repubblica presso il tribunale;
  2. b) Procura europea;
  3. c) tribunale ordinario, limitatamente all’ufficio del giudice per le indagini preliminari;
  4. d) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

Per i difensori, sempre a partire da domenica 14 gennaio 2024, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti uffici giudiziari penali:

  1. a) corte di appello
  2. b) tribunale ordinario;
  3. c) giudice di pace;
  4. d) procura generale presso la corte di appello.
  5. e) procura della Repubblica presso il tribunale;
  6. f) Procura europea.

Gazzetta Ufficiale DM-217-2023

Sono previste però alcune deroghe. Il comma 7 dell’art. 3 d.m. 217/2023 introduce un sistema di doppio binario per i depositi effettuati dai soggetti abilitati interni, che prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2o24, che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione (di cui agli artt. 408 a 411 e 415 c.p.p.) nonché alla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) possa avere luogo anche con modalità non telematiche.

Per i difensori, il comma 8 prevede invece che per tutto il 2024 il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. da 408 a 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all’art. 414 c.p.p. nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 c.p.p.

Infine che rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D.M. 29 dicembre 2023, n. 217

Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44». (pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303) Entrata in vigore del provvedimento: 14 gennaio 2024

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