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 In tema di colloqui tra soggetti sottoposti al regime speciale e famigliari minorenni, il vetro divisorio non è prescritto per legge pur essendo un mezzo altamente idoneo per perseguire lo scopo di evitare il passaggio di oggetti tra il detenuto e i visitatori durante le visite vis a vi. È pertanto possibile sia all’amministrazione penitenziaria che alla magistratura di sorveglianza disporre colloqui senza vetro anche nel caso di minori di età superiore ai dodici anni, quando vi siano ragioni tali per cui questa scelta sia giustificata e adeguatamente motivata e, soprattutto, volta a escludere che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive.

In ordine ai colloqui visivi tra il detenuto in regime di 41 bis – cd carcere duro- ed i propri congiunti ultradodicenni- figli e nipoti- il DAP stabilisce che il loro svolgimento deve avvenire in locali all’uopo adibiti, muniti di vetro a tutta altezza, tale da non consentire il passaggio di oggetti di qualsiasi specie, tipo o dimensione.

In subiecta materia, la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 105 del 2023, ha affermato che “pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passaggio degli oggetti, non è tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione”, aggiungendo che, “ al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti  un simile dispositivo può apparire sproporzionato: differenti soluzioni tecniche potrebbero invece risultare adeguate, e tra queste, ad esempio, l’impiego di telecamere di sorveglianza puntate costantemente sulle mani, la dislocazione del personale di vigilanza in posizioni strategiche”.

Nel caso di specie, la sentenza resa dalla prima sezione della Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo del detenuto tendente ad ottenere dalla casa circondariale, l’autorizzazione, tra l’altro, ad avere colloqui con il figlio minore ultradodicenne, senza vetro divisorio, condividendo in toto quanto  aveva statuito la Consulta con la sentenza sopra rilevata, ha ritenuto che  è ben possibile per l’amministrazione penitenziaria – o per la magistratura di sorveglianza in sede di reclamo – disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive.

 

Cass.Pen. sez. I, ud. 25.10.2023( dep. 03.01.2024) nr. 196.

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