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Misure di prevenzione

Il perché della presente Sezione è ovvio: sulle misure di prevenzione e sul relativo procedimento si è scritto e si scrive tanto, quasi sempre, però, secondo un’impostazione che tradisce non poca approssimazione sugli aspetti procedurali.

Nonostante si sia al cospetto di un vero e proprio sistema processuale che, affinatosi negli anni, è del tutto autonomo rispetto a qualsiasi altro processo volto all’accertamento di fatti produttivi di conseguenze giuridiche, la confusione regna sovrana.

Si ha confusione soprattutto, per ciò che riguarda le forme del procedere, laddove, con una evidente miopia di approccio, si insiste sempre guardando al processo penale, auspicando quasi una sorta di assimilazione delle forme, senza affatto considerare come l’ontologia del fenomeno di prevenzione e il relativo procedimento abbiano raggiunto un tale stadio di autonomia e di indipendenza rispetto a qualsiasi altra forma di accertamento giurisdizionale, sì da imporne, prima ancora di paragoni e confronti, lo studio sistematico della materia.

Proprio tale studio desta attenzione, finanche nella prospettazione di un metodo, dovendosi registrare, invece, soprattutto nell’atteggiamento della dottrina, un curioso esempio di evidente contraddizione, laddove, pur riconoscendosi l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, sembra non trarre le dovute conseguenze, e cioè, che tutto ciò che è autonomo è appunto, per essere tale, meritevole di considerazione e di studio, innanzi tutto, per ciò che esso è, prima di qualsivoglia considerazione secondo criteri di assimilazione o di distinzione rispetto ad altro.

misure di prevenzione
misure di prevenzione

La prevenzione – così come la repressione – riguarda tutto ciò che l’ordinamento predispone per evitare che un comportamento contrario alla legge si verifichi. Essa, quindi, come la repressione, riguarda qualsiasi branca dell’ordinamento, ma esclusivamente in un senso proprio è considerata dalla legge sulle misure di prevenzione che ha predisposto, alla bisogna, un meccanismo processuale ad hoc.

Di ciò dovrebbe tenersi ben conto quando si dice, come spesso accade, che i rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione sono caratterizzati dalla autonomia e che, quindi, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione e il relativo giudizio è distinto ed autonomo rispetto al processo e al giudizio penale.

L’esattezza di tale affermazione, infatti, comporta la necessità di trarre poi, tutte le dovute conseguenze, soprattutto in punto di studio (autonomo) del fenomeno considerato.

La autonomia della materia e del processo di prevenzione rispetto al processo penale è un dato positivamente acquisito, non soltanto perché ha un preciso referente normativo nell’art. 29 del d.lgs. n. 159 del 2011 (“L’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale”), ma perché, da tale dato, anche se malamente collocato, si dipana un sistema di norme che, dalla facoltà (e non l’obbligo) di azione, attraverso l’individuazione della particolare competenza territoriale, le pur grossolane (e, quindi, in tutti i sensi duttili) forme del procedere, fino alle decisioni e alle diverse nature che le caratterizzano – costituisce una entità a sé stante, non solo rispetto al processo penale ma rispetto a qualsivoglia altro processo di accertamento previsto dall’ordinamento.

Al pari, mutatis mutandis, del procedimento destinato nella Repubblica Federale tedesca al Diritto Amministrativo Punitivo (l’Ordnungswidrigkeiten), caratterizzato, in sostanza, dall’essere un procedimento al quale si applicano principi fondamentali del processo – quali: quello inquisitorio, per cui è lo Stato ad essere responsabile dell’accertamento dei fatti; la presunzione di innocenza; il diritto di essere ascoltati e la facoltà di rimanere in silenzio; il diritto di avere accesso agli atti e di contraddire; il principio del ne bis in idem – con l’iniziativa discrezionale e un eventuale intervento successivo dell’autorità giudiziaria ordinaria soltanto a livello di impugnazione della decisione emessa dall’autorità amministrativa preposta al procedimento (su tale procedimento, che potrebbe essere importato de plano in Italia anche o soprattutto per le misure di prevenzione, sol che l’autorità amministrativa fosse davvero in grado di garantire buon andamento e imparzialità, si veda Sieben, Linee generali del Diritto Amministrativo Punitivo in Germania, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2019, 35 ss.).

Ed è di tale sistema che ci si deve interessare, riconoscendone e studiandone, innanzi tutto, le disposizioni, le relazioni e le possibilità che creano a livello processuale, posto che è principalmente su tale livello che la disciplina positiva delle misure di prevenzione ha raggiunto uno stadio di specificazione e di compiutezza tale da potersi dire che essa esista, appunto, come sistema autonomo di norme di disciplina della materia.

Le evidenti distonie con i principi costituzionali e di derivazione sovranazionale, soprattutto nella strutturazione del procedere, non comportano, infatti, soltanto la considerazione di differenze rispetto al processo penale – come spesso si sostiene, facendo leva sulla contiguità della materia sostanziale (e non processuale) trattata e significandone comunque la differenza (così, ad esempio, Cortesi e Filippi, Il processo di prevenzione, in Trattato di Procedura penale, a cura di Spangher, VII, Torino, 2011, 576 ss.) – ma costituiscono il senso della autonomia, imponendo, innanzi tutto, di considerare la disciplina processuale delle misure di prevenzione come un corpus che con quei principi deve confrontarsi.

Soprattutto dopo le aggiunte e le modifiche tese a reprimere il fenomeno mafioso, la disciplina processuale di prevenzione si presenta come una somma di disposizioni sui generis, rispetto alla quale, sovente, si propongono disposizioni particolari che assumono il carattere della vera e propria specialità, non già rispetto al processo penale o qualsiasi altra forma di accertamento giurisdizionale, bensì rispetto proprio al complesso di norme – dirette o richiamate – che compone la disciplina generale della materia in argomento (si pensi, ad esempio, alle forme degli accertamenti oggettivi e soggettivi in tema di misure patrimoniali rispetto alla disciplina generale di accertamento della pericolosità sociale); norme, che sono solo nominalmente assimilabili ad altre norme e ad altri istituti previsti da altri complessi normativi di disciplina di situazioni simili (così, ancora nell’accertamento patrimoniale, le cautele e la confisca dei beni in relazione agli omologhi istituti previsti dalle disposizioni processuali penali, civili e amministrative).

misure di prevenzione

Gli Approfondimenti

NEWS

Revocazione di prevenzione: prospettive a seguito di Cass., Sez. Un., 16.12.2021 n. 3513

di: Prof. Sandro Furfaro

La prova nel processo di prevenzione

di: Prof. Sandro Furfaro

in programmazione

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