“In tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice è tenuto a condannare la parte civile, il cui gravame avverso la sentenza di assoluzione non sia stato accolto, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui la stessa abbia dato causa, quand’anche sia stata disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero, non contemplando, sul punto, alcuna eccezione la previsione generale di cui all’art. 592, comma 1, cod. proc. pen.”
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In effetti sul punto esistono tre orientamenti diversi.
Una prima, più rigorosa, lettura si ricollega ad una pronunzia delle Sezioni Unite del 2005 (“In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l’impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell’imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M.“: Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, P.G. e P.C. in proc. Misiano, Rv. 232165) ed è stata recentemente ripresa da più sentenze di Sez. 4, ossia:
“In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui essa abbia dato causa, nel caso in cui l’impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell’imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero, non rilevando dalla richiesta di quale parte impugnante le spese in questione siano derivate” (Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020, Lala Calogera vs Villani Pietro ed altro, Rv. 279535); “In tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui essa abbia dato causa, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha osservato che l’abrogazione – per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67 – del vincolo di solidarietà fra coimputati nell’obbligo di pagamento delle spese processuali non può influire sul principio di mantenimento dell’obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza del pubblico ministero)” (Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, P.M. in proc. Todaro Ezio Ignazio, Rv. 281049); e “In tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui la stessa abbia dato causa, quand’anche sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero, non contemplando, sul punto, alcuna eccezione la previsione generale di cui all’art. 592 c.p.p., comma 1” (Sez. 4, n. 15494 del 05/04/2022, Andora, Rv. 283024).
Un secondo orientamento, più favorevole alla parte ricorrente, è stato fatto proprio da Sez. 4 nel 2002, cioè prima della richiamata pronunzia delle Sezioni unite del 2005, e poi recentemente “ripreso” da Sez. 3 nel 2018.
Si era, infatti, detto che “Nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto dal PM quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest’ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall’art. 592 c.p.p., comma 1, non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall’attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall’impugnazione dell’una o dell’altra parte” (Sez. 4, n. 14406 del 13/03/2002, PC in proc. La Torre ed altri, Rv. 221841).
Più recentemente si è affermato che “Nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto dal pubblico ministero, quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest’ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall’art. 592 c.p.p., comma 1, non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall’attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere le spese derivate dall’impugnazione di una parte da quelle provocate dal gravame dell’altra” (Sez. 3, n. 11451 del 06/11/2018, dep. 2019, P.G. in proc. Chianura Francesco, Rv. 275174-02).
Si registra, infine, un terzo orientamento, per così dire, “intermedio” tra gli altri due, espresso da Sez. 5 nel 2011 e ribadito da Sez. 1 nel 2016, ossia:
“In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, è legittima la condanna dell’imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all’art. 592 c.p.p. – per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento – non prevede al riguardo alcuna eccezione; d’altro canto, la L. n 69 del 2009, art. 67- abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall’art. 535 c.p.p., comma 2, – ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese” (Sez. 5, n. 5934 del 06/10/2011, dep. 2012, Franco, Rv. 252155); e “In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, limitatamente a quelle cui essa ha dato causa, nel caso in cui l’impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell’imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M. (In motivazione, la Corte ha osservato che l’abrogazione, per effetto della L. n 69 del 2009, art. 67 del vincolo di solidarietà fra coimputati nell’obbligo di pagamento delle spese processuali, ha determinato, specularmente, il venir meno della ragione di mantenere l’obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del P.M. nell’impugnazione)” (Sez. 1, n. 2750 del 12/07/2016, dep. 2017, P.C. in proc. D’Urso e altri, Rv. 269409).
Secondo la Corte è necessario dare continuità, con convinzione, alla prima delle riferite interpretazioni.
Essa, infatti, non soltanto è stata fatta propria dalla più recente giurisprudenza e si collega alla richiamata pronunzia delle Sezioni unite, ma – e soprattutto – è preferibile in quanto è in linea con il dato letterale dell’art. 592 c.p.p., che prevede la condanna delle spese processuali del giudizio di impugnazione soltanto della parte privata, e mai di quella pubblica, soccombente, senza eccezioni, ed è altresì coerente con l’assetto derivante dall’essere venuto meno, per effetto della L. n 69 del 2009, art. 67, il vincolo della solidarietà fra coimputati nell’obbligo di pagamento delle spese processuali, in quanto ciò non può influire sul principio di mantenere l’obbligo di pagamento integrale delle spese a carico della parte civile nel caso di contemporanea soccombenza da parte del P.M. nell’impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020, Lala Calogera vs Villani Pietro, cit., sub n. 8 del “considerato in diritto”, pp. 17-18; Sez. 4, n. 15494 del 05/04/2022, Andora, cit., sub n. 4 del “considerato in diritto”, pp. 5-6; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, P.M. in proc. Todaro Ezio Ignazio, cit., sub n. 7 del “considerato in diritto”, pp. 20-21). Del resto – e conclusivamente – i difformi orientamenti trascurano il rilievo che non vi è mai stato vincolo di solidarietà tra Procura della Repubblica e parte civile.
Cassazione penale sez. IV ud. 8 febbraio 2023 n. 31812 dep. il 24 luglio 2023 ric. PG e parti civili in proc. Scrima