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Per la richiesta, come da motivazione presentata e accolta, la ricettazione di un ciclomotore vecchio di vent’anni e con valore economico pari a zero, rende la ricettazione come “fatto non grave”.

I giudici di merito avevano ritenuto colpevole l’uomo con l’accusa di ricettazione di ciclomotore.

Il legale della difesa però richiede che venga riconosciuta la “non gravità dei fatti”. Soprattutto perché il ciclomotore non aveva nessun valore economico, era vecchio di vent’anni ed era in pessime condizioni. Inoltre, come osservato dalla difesa, in appello i giudici si sono limitati ad affermare che nel caso in esame non potesse essere riconosciuta l’ipotesi attenuata perché la mancata riconducibilità del veicolo e del contrassegno a colui che lo guidava ha comportato l’impossibilità di risalire ad eventuali violazioni del Codice della strada.

Per la Cassazione la versione della difesa invece è condivisibile. In terzo grado, viene ribadito dai magistrati che l’attenuante deve essere accertata per poi aggiungere che si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall’articolo 133 ..p., ivi compresa la capacità a delinquere ». In sostanza, “il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine. S e, invece, è accertata, come nella vicenda oggetto del processo, la lieve consistenza economica del bene ricettato, allora può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’articolo 133, nell’ottica della valutazione della gravità del reato.

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