Non chiudiamo la porta all’ingresso dell’intelligenza artificiale nel processo penale. Ma non solo per agevolare le ricerche giurisprudenziali. Sarebbe riduttivo. Anzi, secondo una recente ricerca Ocse, nei paesi in cui la tecnologia è facilmente accessibile, è in atto un decadimento cognitivo che sembra inarrestabile.
A cura di Michele Bontempi – penalista del Foro di Brescia.
Surrogare l’uso del cervello umano con strumenti di ricerca automatici ci illude di essere tutti più bravi ma intanto stiamo diventando più stupidì.
Sto parlando invece dell’uso dell’intelligenza artificiale come strumento di ausilio delle parti e del giudice nel processo di valutazione della prova e decisionale.
Siamo proprio sicuri che non possa diventare garanzia in più per i cittadini la possibilità che un giudice si avvalga dell’ausilio (legalizzato e disciplinato) di un algoritmo che simuli una decisone conforme ai criteri legali di valutazione della prova ?
Il giudice in carne e ossa non vivrà mai in una sfera di cristallo e non sarà mai del tutto immune dal condizionamento dell’opinione pubblica, dei poteri forti, o di qualunque altra forza esterna al processo che abbia interesse a condizionarne l’esito. Se un qualsiasi giudice decide dell’innocenza o della colpevolezza di un cittadino imputato sulla base di un criterio morale, ideale o per un interesse superiore, ma diverso dalla applicazione della regola decisoria dell’oltre ogni ragionevole dubbio, così facendo realizza la sconfitta del diritto, dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e della stessa democrazia.
Facciamo un esperimento concreto: dato per scontato che la maggior parte dei giudici per la maggior parte dei processi non si fa condizionare da alcun elemento esterno, negli altri casi (specialmente mediatici) in cui il condizionamento invece si verifica, l’ago della bilancia statisticamente da che parte sta? Quella delle garanzie individuali del cittadino o della c.d. tutela collettiva (cioè l’ordine pubblico)? Non dimentichiamo che per l’opinione pubblica è meglio un innocente in prigione che un colpevole in libertà.
Basta rispondere, senza retorica e infingimenti, a questa semplice domanda per capire che, oggi come oggi, nei tempi in cui stiamo vivendo, dove l’onda giustizialista assume spesso le dimensioni di uno tsunami, il giudice in carne ed ossa viene sempre di più lasciato solo in balie della tempesta mediatica e, proprio per questo, la sua decisione non è sempre garanzia di rispetto dei criteri legali di valutazione della prova e della regola decisoria della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
L’uso dell’intelligenza artificiale come supporto alla decisione giudiziaria può fornire un valore aggiunto in termini di obiettività e uguaglianza, ma deve rispettare 2 condizioni imprescindibili:
1) che il risultato del calcolo algoritmico sia frutto di un meccanismo preimpostafo in modo conforme alle regole probatorie e decisionali del processo penale.
[È molto più semplice di quanto in realtà possa sembrare. Il potere di indirizzare l’intelligenza artificiale risiede in chi ha il dominio dell’impostazione dei criteri del programma che si utilizza].
2) La seconda condizione è che tutti i soggetti del processo, giudice, pubblico ministero e avvocato abbiano pari accesso agli stessi strumenti predefiniti di intelligenza artificiale.
[Cosa tutt’altro che scontata, se è vero come è vero che già oggi, per esempio, il processo telematico sta muovendo i suoi primi passi in un regime di doppio binario, con l’avvocato della difesa fortemente svantaggiato rispetto all’applicativo in uso ai magistrati].
Però, superati questi 2 ostacoli,, cioè la interiorizzazione nell’algoritmo dei corretti criteri decisori e l’uguale accesso agli strumenti informatizzati, arrivo ad azzardare che lo stesso giudice potrebbe utilmente valersi di un tale strumento non certo vincolante ma sicuramente in grado di supportarlo nelle situazioni più difficili. Uno strumento con il quale, senza rischiare di sostituirsi alla propria coscienza, la stessa dovrà confrontarsi.
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