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La prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l’orario fissato per l’udienza, non è imposto da alcuna norma processuale, e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale.

A cura di Rocco Guttà (Avvocato del foro di Locri e componente della redazione della Camera Penale di Locri)

Il fatto oggetto della sentenza in commento evidenzia una particolarità di non poca importanza processuale ed è la presunta nullità, eccepita dal difensore con ricorso per cassazione, del provvedimento con cui la Corte di Appello confermava integralmente la decisione con la quale il Tribunale di Roma riconosceva la penale responsabilità del suo assistito.

In particolare il difensore ha dedotto la nullità, a suo avviso determinatasi, della sentenza per violazione del diritto di difesa: «Il giudice, celebrando il processo dopo appena sei minuti dallo scoccare delle ore 09.30, orario fissato per la trattazione del processo, attraverso la celere nomina del difensore d’ufficio prontamente reperibile in aula ex art. 97 comma 4 c.p.p., e senza attendere, per un tempo ragionevole e compatibile con un giustificabile e plausibile ritardo, il difensore di fiducia e gli imputati, nominato successivamente all’udienza di convalida d’arresto, ha di fatto negato il diritto degli stessi di essere assistiti dai proprio avvocato di fiducia».

La Suprema Corte, sul punto, in modo alquanto lineare e senza null’altro aggiungere, richiama, perché logica e congrua la  motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale sottolinea essere stato il processo chiamato all’ora fissata, essere stata garantita l’assistenza tecnica di Difensore di ufficio ed avere, comunque, l’appellante ammesso il ritardo in aula, sia pure di alcuni minuti, del Difensore di fiducia, per concludere che non sussiste nullità e che “la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l’orario fissato per l’udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma processuale e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale”.

La Corte ha pure cura di precisare come  dalla lettura del verbale emerge che l’udienza ha avuto inizio alle ore 9:36 e si è chiusa alle ore 10:02 cosicché pare logico ritenersi che il difensore si sia presentato in aula oltre le 10.02, altrimenti avrebbe fatto presente di essere arrivato ed inoltre esclude, per il  caso di specie, la rilevanza del precedente giurisprudenziale citato della difesa e affrontato dalla terza sezione nel 2013, in cui annullava l’ordinanza del GIP per violazione del diritto al contradditorio in quanto il difensore della parte offesa, tre quarti d’ora prima dell’inizio dell’udienza, aveva inviato un fax alla cancelleria con cui comunicava un breve ritardo non superiore a 40 minuti per un imprevisto ed il GIP aveva, invece, ritenuto di non attendere e aveva nominato un difensore d’ufficio. Il Collegio rileva quindi, che in tal precedente caso, il difensore aveva annunciato per iscritto il ritardo cosicché si tratta di situazioni differenti e non assimilabili.

 

Cass Sez. IV, ud. 2011.2024 (dep. 23-01-2025) N. 2779

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