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L’astensione del difensore dalle udienze a seguito dell’adesione a manifestazioni di sciopero indette dall’Unione delle Camere Penali non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, ma costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura fino alla celebrazione dell’udienza successiva, anche qualora venga fissata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’ art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

A cura di Rocco Guttà (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La sentenza in argomento trattando del ricorso dell’imputata tendente a far valere la mancata declaratoria della prescrizione del reato ribadisce un principio oramai consolidato: l’astensione dalle udienze per l’adesione allo sciopero regolarmente indetto sebbene legittimi l’astensione dall’udienza concomitante con lo sciopero  non rappresenta un legittimo impedimento è di conseguenze rappresenta un motivo di  sospensione del corso della prescrizione che perdura fino alla celebrazione della successiva udienza.  

Considerato che, nel corso del giudizio di primo grado, il difensore, in adesione allo sciopero indetto dall’UCPI, si era astenuto dall’attività d’udienza, ed il tribunale, preso atto della legittima astensione, aveva rinviato di oltre un anno l’udienza e conseguentemente aveva sospeso i termini di decorrenza della prescrizione, il difensore dell’imputata, al fine di sostenere l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione,   ricorreva davanti alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’articolo 159 comma 1 nr. 3 c.p. ed all’uopo deduceva che il diritto all’astensione, diritto di rango costituzionale, doveva ritenersi equiparato al legittimo impedimento  del difensore e, pertanto, in forza di quanto disposto nell’articolo 159 comma 3 c.p. il processo non poteva essere rinviato ad oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento con la conseguenza che, ai fini del computo del termine prescrizionale doveva tenersi conto solo del periodo di sospensione pari a sessanta giorni.     

Dal canto suo la Suprema Corte, pur ritenendo che secondo l’opinione di gran lunga più diffusa, il fondamento costituzionale dell’astensione risiederebbe nella garanzia di libertà di associazione prevista dall’articolo 18 Cost. sicchè l’adesione all’astensione costituirebbe l’esercizio di facoltà insite nel diritto costituzionale di libera associazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che  l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze a seguito dell’adesione a manifestazioni di sciopero regolarmente  indette, non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.

In altre parole   l’adesione all’astensione costituisce un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisce un impedimento a comparire, sicché il giudice non è tenuto a differire l’udienza entro i sessanta giorni e l’intero periodo di rinvio andrà considerato ai fini della sospensione della prescrizione.

Cass. Pen. sez. III, ud. 27.11.2024 ( dep. 21.01.2025) nr. 2375

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