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La farsa del processo penale telematico. Viviamo nel paradosso per cui, da una parte, abbiamo paura che l’intelligenza artificiale soppianti le capacità e la professionalità dell’avvocato (tanto da scomodare il fior fiore dell’accademia universitaria e i vertici del CNF che si affrettano a precisare – anche con tanto di emendamento al decreto ministeriale sull’IA in via di approvazione – che l’intelligenza artificiale servirà a potenziare e non a sostituire le capacità umane), dall’altro, il Ministero della Giustizia, dopo ormai due anni di sperimentazione (in realtà, sulla pelle dei cittadini coinvolti in un processo penale), ancora non riesce a far funzionare l’applicativo del processo penale telematico, tanto da rendere inevitabile- questa volta addirittura a tempo indeterminato – il rinvio dell’entrata in vigore piena ed esclusiva.

A cura di Michele Bontempi – penalista del Foro di Brescia

Ancora una semplice nomina di difensore è sottoposta al limbo dell’accettazione da parte di un’entità non ben definita (non si capisce se si tratti della segreteria del singolo magistrato e qualora di diverso), cosicché l’avvocato, pur regolarmente nominato difensore da un cittadino, non può compiere alcun atto … e questo per diversi giorni se non settimane.
Non è questa una violazione del diritto di difesa ?
Ma l’esempio eclatante è quello del verbale di identificazione che lo stesso Pubblico ministero delega la polizia giudiziaria ad eseguire.

In sostanza, la persona viene avvisata che è indagata e viene invitata a nominare un difensore. Questa nomina tuttavia pur essendo valida secondo il codice non è efficace finché l’avvocato non deposita sul portale un’altra nomina, ma (e qui sta l’assurdità), siccome nel verbale di identificazione la polizia giudiziaria non indica il numero del procedimento e il nome del magistrato, risulta impossibile procedere sull’applicativo del portale che richiede necessariamente questi dati.
L’avvocato, quindi, già validamente nominato con 2 atti distinti (il verbale di identificazione e l’atto di nomina), è costretto a richiedere, con tempistiche spesso lunghissime, un certificato di iscrizione nel registro degli indagati a nome del proprio assistito… e questo solo per ricavare il numero del procedimento e il nome del magistrato, cioè due dati che, in sede di verbale di identificazione ed elezione domicilio, la polizia giudiziaria avrebbe l’obbligo di comunicare e sui quali invece – del tutto inopinatamente- oppone una sorta di inesistente segreto.

Se non fosse la realtà quotidiana che vive ognuno di noi, si potrebbe raccontare come una barzelletta, solo che sembrano lontani i tempi in cui erano i carabinieri i protagonisti indiscussi.

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