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Ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell’inizio dell’esecuzione delle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell’ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l’interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale).

A cura di Giuseppe Calderazzo (Avvocato del foro di Locri e vice-presidente della Camera Penale di Locri)

Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza del condannato tesa ad ottenere l’inserimento nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti della pena inflitta con una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano per la quale aveva ottenuto la liberazione anticipata. A fondamento di tale decisione la Corte poneva la circostanza che la pena di cui alla sentenza in oggetto fosse stata già interamente espiata in epoca anteriore alla data di commissione dell’ultimo reato di cui al detto provvedimento di unificazione di pene concorrenti.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del condannato ha precisato che è pacifico il principio secondo il quale ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari.

È infatti opinione consolidata, e conforme a principi di ragionevolezza ed uniformità di trattamento di rilevanza costituzionale, che i presupposti del concorso di pene vanno determinati con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive (Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 05/12/2006; Cass., Sez. 1^, 25.3/19.4.1991, Giunta; 20.5/11.6.1998, Carbone;).

Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo di tali principi che, se applicati, avrebbero consentito di inserire nel cumulo anche la condanna di cui al punto 12 del certificato penale, relativa a reato commesso il 19 luglio 2008, quindi in epoca certamente antecedente all’inizio dell’esecuzione penale in oggetto, cumulo che ricomprendeva reati commessi ancor prima dell’inizio della carcerazione per quel fatto, databile al 19 luglio 2008. Il ricorrente ha esplicitato il proprio interesse a vedere inserita nel cumulo la pena in oggetto, in ragione dell’applicabilità dell’art. 4 L. 10/2014, avendo ottenuto il condannato, proprio in relazione a tale pena, la concessione della liberazione anticipata. Al riguardo, il provvedimento impugnato non ha assegnato alcun rilievo alle note difensive scritte ed all’interesse del condannato a fruire della liberazione anticipata speciale sulla pena espiata dal 19 luglio 2008, quindi in epoca successiva ai reati interessati dal decreto di cumulo, commessi il 23 maggio 2007, la cui pena è ancora da espiare ed è inclusa nel decreto del 17 ottobre 2023.

 

Cassazione penale sez. 1 ud. 7 maggio 2024 n. 26601 (dep. 05/07/2024)

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