Qualora a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna la misura della pena venga ricondotta nei limiti di cui all’art. 163 c.p. il giudice dell’esecuzione non può provvedere sull’istanza di sospensione condizionale della pena ove questa non sia stata avanzata anche nel giudizio di cognizione.
Nel procedimento che ha originato la sentenza in esame l’imputato era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. La sentenza, confermata in appello, era stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione che rideterminava la pena (per i residui capi della condanna) in un anno e dieci mesi di reclusione.
In seguito alla rideterminazione della pena al di sotto dei limiti per ottenere la sospensione condizionale, la difesa dell’imputato chiedeva alla Corte di appello competente, in funzione di giudice dell’esecuzione, la concessione, in favore del condannato, della sospensione condizionale della pena risultante dal citato annullamento senza rinvio.
La Corte di appello rigettava l’istanza sulla base del rilievo che il beneficio non era stato richiesto con l’atto di appello.
La difesa, quindi, proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e 671 c.p.p., in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la quale, a dire del difensore, non poteva essere proposta innanzi al Tribunale o alla Corte di appello in fase di cognizione, come motivato dai giudici, poiché la pena inflitta superava il limite di legge.
La sentenza in commento, riprendendo orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, ha ricordato che “in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell’esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata, ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio”. È stato infatti chiarito, a più riprese, prosegue il Collegio, che “in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna a pena superiore a quella prevista dall’art. 163 c.p. per la concessione della sospensione condizionale della pena, dal cui accoglimento possa derivare il ridimensionamento della sanzione entro tali limiti, il ricorrente è tenuto a reiterare in sede di legittimità, l’istanza di concessione del beneficio già formulata nel precedente grado di giudizio e non esaminata in ragione dell’entità della pena irrogata”.
La pronuncia in esame, rigettando il ricorso del condannato, ha sostanzialmente chiarito ancora una volta che a seguito di annullamento senza rinvio di uno o più capi della sentenza di condanna con rideterminazione della pena nei limiti di cui all’ art. 163 c.p. il giudice dell’esecuzione non può provvedere sull’istanza di sospensione condizionale della pena se questa non è stata avanzata anche in fase di cognizione.
Cass. Pen. sez. I, Ud. 27.03.2024 ( dep. 11 settembre 2024) nr. 34361
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