“La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto emesso dal Regno Unito in base al cd. Accordo di partenariato del 24 dicembre 2020, ha affermato che l’esigenza di assicurare la presenza fisica del destinatario nel processo penale a suo carico non esime l’Autorità giudiziaria italiana, Stato di esecuzione, dalla verifica del rispetto del principio di proporzionalità e della sussistenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione EDU e/o della Carta di Nizza, sicché, ove ritenga che vi sia stata una lesione del citato principio o la violazione di uno di tali diritti, è tenuta a non darvi corso.”
A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
La Corte di appello di Roma disponeva, con l’impugnata sentenza, la consegna di una donna all’A.G. del Regno Unito per il reato di truffa (e non anche per il secondo reato ossia quello di “mancata comparazione davanti al giudice” attesa l’assenza del requisito della doppia incriminabilità rispetto a tale fattispecie criminosa) e poneva la condizione affinché la consegnanda fosse rinviata in Italia, una volta conclusosi il procedimento penale, per espiare la pena eventualmente inflitta.
La consegnanda, per il tramite del difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione lamentando in via primaria la violazione degli artt. 597 dell’Accordo di partenariato e 1 della legge n. 69 del 2005. Difatti, secondo la ricorrente, la norma da applicare, nel caso di specie, non andava individuata nella legge n. 69 del 2005, ma nell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione intercorrente tra I’ Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
In ossequio a quanto disposto da tale Accordo di partenariato, viene individuato un innovativo meccanismo di consegna in forza di un mandato di arresto che non viene minimamente considerato all’interno dell’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza.
Inoltre, la decisione emessa dalla Corte territoriale si sarebbe posta, secondo la tesi difensiva, in contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 597 dell’Accordo “tenuto conto sia della natura processuale del mandato e, in particolare, della sua finalità di assicurare la presenza in udienza della ricorrente, sia della possibilità di realizzare detta finalità anche tramite collegamento video, escluso dall’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente in quanto ritenuto meno efficace della partecipazione fisica e idoneo ad incidere negativamente sulla fiducia del pubblico nel suo processo giudiziario”.
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato come la Corte di appello di Roma abbia erroneamente individuato il reato per il quale è stato richiesto l’arresto in quello di “mancata comparizione davanti al giudice” ovvero per una fattispecie che non costituisce reato nell‘ordinamento giuridico italiano.
Con un ultimo motivo di doglianza, si lamenta la violazione del principio di proporzione ex art. 597 dell’Accordo di partenariato considerata la condizione della persona della ricorrente ossia quella di essere madre di prole di età inferiore ai sei anni. Tale situazione si pone evidentemente in contrasto con i diritti fondamentali della donna e del minore, con quelli espressamente previsti dalla Carta Costituzionale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 7 e 24), dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e con il contenuto della raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 1469 del 2000 su madri e bambini in carcere (art. 3).
La Sesta sezione ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni di ordine giuridico.
Orbene, la Suprema Corte ha, preliminarmente, rilevato come la Corte di appello di Roma non abbia dato corretta attuazione alla disciplina vigente in tema di rapporti di cooperazione penale con il Regno Unito.
Inoltre, la Corte territoriale, ad avviso del Supremo Collegio, avrebbe omesso di verificare la conformità della richiesta di cooperazione, non avrebbe dato corretta attuazione al principio di proporzionalità e non avrebbe ponderato adeguatamente il “rischio reale […derivante] dalla consegna [a causa della] violazione di un diritto fondamentale tutelato dalla Convenzione EDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza)”.
Ciò posto, devesi rilevare che la disciplina da applicare nel caso di specie non era quella prevista dalla legge n. 69 del 2005, ma quella sancita dalla Parte Terza dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra I’ Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020.
Nello specifico, la Parte Terza dell’Accordo non ha al suo interno dettagliate norme di carattere procedurale e si limita “a richiedere allo Stato di esecuzione di trattare ed eseguire il mandato “con la massima urgenza” (art. 615, paragrafo 1) e di adottare la decisione definitiva sull’esecuzione entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso dell’interessato alla consegna ovvero, negli altri casi, 60 giorni dall’arresto del ricercato (art. 615, parr. 2 3)”.
Il silenzio normativo sul punto ha indotto la Sesta sezione a escludere che, in caso di procedura passiva di consegna, l’autorità giudiziaria nazionale debba applicare la disciplina in tema di estradizione “estendendo, invece, sul solo piano procedimentale, l’applicazione, quanto alle modalità e ai tempi di assunzione della decisione, delle norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d’arresto europeo, in quanto compatibili (Sez. F, n. 34466 del 24/08/2021, Rv. 282036)”.
E’, invece, sul piano sostanziale che trovano piena applicazione le disposizioni del predetto Accordo che, in tema di procedura passiva di consegna, stabilisce delle vere e proprie “linee guida vincolanti” che lo Stato di esecuzione del mandato dovrà rispettare (trattasi del rispetto della conformità del mandato di arresto ai requisiti previsti dall’Accordo, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità, il rispetto del principio di proporzionalità, la non configurabilità di un motivo, obbligatorio o facoltativo, di non esecuzione del mandato ai sensi degli artt. 600 e 601 (con le eccezioni relative ai reati politici di cui all’art. 602), la verifica che, sussistendo una delle condizioni previste dall‘art. 604, siano fornite dallo Stato di emissione le specifiche garanzie in relazione a ciascuna di queste).
In tal senso, è proprio l’art. 604, lett. c) a prevedere che l’A.G. dell’esecuzione possa richiedere ulteriori garanzie nei confronti della persona che, dopo la sua consegna, dovrà eventualmente essere destinataria in concreto del mandato di arresto. Tali garanzie trovano il loro fondamento nella necessità di tutelare il soggetto che possa ritrovarsi in una situazione in cui sussista il concreto rischio di violazione dei propri diritti fondamentali.
Ciò posto, la Sesta sezione ha evidenziato che la Corte di appello, oltre ad aver erroneamente individuato la disciplina da applicare, “ha omesso di valutare la conformità del mandato di arresto emesso dal Regno Unito al principio di proporzionalità e, soprattutto, se dalla consegna possa derivare la violazione di uno dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e/o dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
Inoltre, altro punto fondamentale oggetto del ricorso ha avuto a oggetto la possibilità di garantire i medesimi risultati senza dover necessariamente dare attuazione al mandato di arresto stante l’invasività dello stesso e le ricadute pregiudizievoli sui figli minori della destinataria.
La Suprema Corte, condividendo l’assunto difensivo, ha precisato come, alla luce dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra I’ Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 24 dicembre 2020, “può essere data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto emesso al fine di garantire la partecipazione personale del soggetto richiesto al processo davanti alle competenti Autorità del Regno Unito, consentendolo la norma processuale di cui alla Sezione 102 A, par. 2, del “Criminal Procedure Act” ” (Sez. 6, n. 16798 del 28/04/2022, Rv. 283152).
Ciò posto, se – da una parte – è vero che il fine dell’Accordo di partenariato è quello di “assicurare la
presenza fisica dell’interessato nel processo penale a suo carico”, non si può, comunque, dimenticare – dall’altra – che l’autorità giudiziaria dello Stato dell’esecuzione è tenuta a garantire il “rispetto del principio di proporzionalità e della sussistenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione EDU e/o dalla Carta di Nizza”.
In tal senso, assume fondamentale rilievo il recente pronunciamento della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea che, con la sentenza del 29/7/2024, Minister for Justice and Equality, C-202/24, ha evidenziato che “l’obbligo di rispettare la Carta rammentato dal citato par. 2 dell’art. 524 dell’Accordo, si impone agli Stati membri quando si pronunciano sulla consegna di una persona al Regno Unito, dato che una decisione di siffatta consegna costituisce attuazione del diritto dell’’Unione ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta.”. Secondo la Corte di giustizia, pertanto, sarà fondamentale il compito ricoperto delle autorità giudiziarie dell’esecuzione degli Stati membri che dovranno necessariamente garantire “il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta alla persona oggetto di un mandato di arresto, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che la Carta non sia applicabile al Regno Unito”.
In caso di sussistenza di un concreto rischio di violazione di uno dei predetti diritti fondamentali, l’autorità giudiziaria dello Sato di esecuzione può «astenersi dal dare seguito al mandato d’arresto».
Il rifiuto, pertanto, segue uno schema differente rispetto a quello previsto in caso di mandato di arresto europeo dal momento che “l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, invece, procedere ad una «valutazione autonoma», facendo ricorso agli strumenti procedurali previsti dagli artt. 604, lett. c), e 613, par. 2 dell’Accordo, all’esito dei quali dovrà rifiutare la consegna qualora ritenga insufficienti le garanzie e/o le informazioni complementari richieste e sussistente un rischio reale di violazione di uno diritto fondamentale (nel caso esaminato dalla Grande Sezione si trattava del rischio di violazione dell’art. 49, par. 1, della Carta)”.
Orbene, nel caso di specie, la Corte di appello di Roma non si è confrontata con le ricadute potenzialmente negative derivanti dal contenuto del proprio provvedimento sulla vita familiare (nello specifico relazione della madre con i figli minori ed esigenze di cura e protezione dei medesimi) a seguito della consegna della donna.
I Giudici di legittimità hanno stigmatizzato il percorso motivazionale dell’impugnata sentenza rilevando come non fosse stata fornita alcuna “garanzia precisa per la tutela dei due figli minori e dell’integrità familiare della consegnanda, risultando soltanto l’impossibilita per la donna di tenere con sé il primo figlio, in quanto di età superiore ai 30 mesi, senza alcuna ulteriore informazione, a fronte della dedotta condizione di monogenitorialità, in merito al collocamento del minore durante la detenzione della madre, alle garanzie relative alla concreta possibilità di conservazione della relazione madre-figlio durante il periodo di detenzione della donna e alla durata della detenzione”.
La delicata condizione personale e familiare della ricorrente (unico genitore di due minori in tenera età) e la necessità di garantire alla donna di presenziare al proprio processo tramite videocollegamento (soluzione esclusa dalla Corte britannica in virtù di discrezionali ragioni di opportunità) avrebbero dovuto indure la Corte di appello di Roma:
- ad avviare “una interlocuzione supplementare con lo Stato richiedente, ai sensi degli artt. 604, lett. c), e 613, par. 2, dell’Accordo di partenariato”;
- a chiedere “garanzie complementari, se l’esecuzione del mandato di arresto comportava, o meno, una ingerenza sproporzionata nell’esercizio della sua responsabilità genitoriale e della sua vita privata e familiare, e la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU e art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’l’Unione europea), nonché dei diritti del bambino riconosciuti dall’art. 24 della Carta quali, in particolare, quello alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e, soprattutto, quello ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò sia contrario al loro interesse (parr. 1 e 3)”.
L’assunto giudiziale superiormente esposto assume decisivo rilievo dal momento che la norma contenuta nel par. 2 dell’art. 24, in ossequio al dettato di cui all’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, “impone di attribuire preminenza all’interesse superiore del bambino in ogni atto compiuto da autorità pubbliche e istituzioni private”.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, la Sesta sezione ha disposto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza per un nuovo giudizio di fronte ad altra Sezione della Corte di appello di Roma al fine di valutare – previa richiesta da parte dell’A.G. italiana “di garanzie ed informazioni complementari in merito al trattamento che sarà riservato alla ricorrente in considerazione della sua attuale condizione familiare e alla protezione dei due figli minori” – la conformità tra la consegna prevista dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020 e i diritti fondamentali tutelati dagli artt. 8 CEDU e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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