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“La Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro il patrimonio, ha affermato che la sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un “patto di quota lite” sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l’atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all’art. 643 cod. pen., posto che il divieto del “patto di quota lite” tra avvocato e cliente si giustifica in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense.”

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P., riconosceva in favore dell’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermava nel resto l’impugnata sentenza a mezzo della quale veniva condannato per il reato di circonvenzione di persone incapaci aggravato dall’abuso di prestazione d’opera e dall’ingente danno patrimoniale.

L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione lamentando, in via primaria, violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione con riferimento alla norma contenuta nell’art. 643 c.p. stante l’avvenuto travisamento della prova e la erronea applicazione delle norme del codice di rito afferenti la valutazione della prova dichiarativa “in ordine al preteso abuso dello stato incapacità” della persona offesa. Difatti, il giudice di secondo grado, ad avviso del ricorrente, avrebbe erroneamente reputato sussistente uno degli elementi strutturali del reato in questione (l’induzione) alla luce del ruolo professionale svolto dall’imputato. Ancora, la Corte territoriale avrebbe utilizzato “categorie sfuggenti come quella della suggestione, persuasione e pressione morale, ricostruendo lo squilibrio dell’atto in considerazione della qualifica ricoperta dal ricorrente”. In tal modo, l’impianto motivazionale sarebbe stato totalmente viziato per il solo fatto di aver considerato sussistente il predetto squilibrio alla luce del rapporto intercorrente tra le parti (cliente – avvocato). Di conseguenza, lo “squilibrio” derivante dalla qualifica ricoperta da ognuna delle parti sarebbe stata di per sé sufficiente per permettere all’imputato (avvocato) di commettere il reato ex art. 643 c.p. “senza necessità di artifici e raggiri o di altre condotte d’indebita compressione della volontà negoziale”.

Inoltre, secondo il ricorrente, il corpo motivazionale della sentenza di secondo grado sarebbe palesemente viziato non avendo la Corte di appello debitamente considerato la assoluta liceità dell’accordo e non avendo considerato che la natura dell’atto non avrebbe dovuto far desumere ex se “l’esistenza di indebite pressioni, anche considerato che non ricorreva alcuna deminutio patrimoniale”. La Corte territoriale, invece, avrebbe considerato eccessivo il compenso in assenza di qualsiasi riscontro volto a suffragare tale tesi e avrebbe, al contempo, errato nell’attribuire significativa valenza al comportamento tenuto dall’imputato con la banca in assenza “dei requisiti di gravità e precisione, attesa la allegata presenza di una spiegazione alternativa (quella di natura fiscale)”.

Inoltre, la difesa considera carente la motivazione dell’impugnata sentenza con specifico riferimento all’ “abuso dello stato di vulnerabilità della persona offesa”. Difatti, durante la fase della contrattazione del compenso, erano presenti non solo il cliente, ma anche la moglie di quest’ultimo e un referente. La presenza di tali soggetti avrebbe garantito l’impossibilità di circuire la persona offesa.

Ciò posto, il ricorrente ha lamentato, con un secondo motivo, violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine al profilo dell’ingiusto profitto.

La Corte territoriale non avrebbe, difatti, adeguatamente dimostrato l’ingiustizia del profitto “atteso che la maggiorazione del compenso a titolo di palmario era da ritenersi del tutto legittima, considerata la sua natura di quota aggiuntiva del compenso (in misura percentuale all’esito della controversia)”.  

Infine, con un ultimo motivo di doglianza, è stata lamentata la violazione di legge e il vizio della motivazione “in relazione alla riconoscibilità dello stato di deficienza psichica e all’elemento soggettivo del reato ascritto”. Difatti, secondo il ricorrente, la Corte di appello – al fine di ritener integrato e sussistente l’elemento soggettivo del reato di circonvenzione di persona incapace – avrebbe indebitamente utilizzato elementi postumi all’accordo ossia gli accertamenti medici e peritali eseguiti in un arco temporale ampiamente successivo sia all’incontro tra le parti sia alla formalizzazione dell’accordo sul compenso. Infine, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare gli elementi di prova a discarico derivanti dal contenuto delle indagini difensive dal quale era possibile evincere la assoluta regolarità del modus operandi del professionista

La Seconda Sezione, investita del gravame, lo dichiarava inammissibile sulla base delle argomentazioni giuridiche di seguito indicate.

La Suprema Corte ha, preliminarmente, rilevato come il denunciato vizio di motivazione non è stato proposto con precisione e adeguatezza dal momento che “la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01)”.

Ancora, secondo il Supremo Collegio, il ricorrente ha tentato di proporre una vietata rilettura alternativa del merito senza rammentare che “è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01)”.

Ciò posto, analizzando il primo motivo di ricorso, la Suprema Corte non ha condiviso le argomentazioni difensive rilevando come dalla disamina contenutistica della sentenza di primo e di secondo grado fosse emerso in modo inequivocabile che l’imputato “avesse piena consapevolezza della condizione di circonvenibilità della persona offesa, circostanza che era emersa senza alcun dubbio dalle modalità di accesso della stessa sin dal primo incontro con il legale, come ampiamente valorizzato dai giudici di merito in senso conforme tra loro”.

Difatti, i Giudici di legittimità hanno rimarcato la rilevanza di una serie di elementi significativi:

  • lo stato di circonvenibilità sussistente al momento del primo incontro presso lo studio del difensore;
  • la piena conoscenza, da parte del professionista, delle condizioni della persona offesa tenuto conto delle complessive circostanze del sinistro che lo aveva coinvolto e della gravità delle lesioni riportate;
  • la progressiva e consapevole intensificazione delle condotte di pressione e approfittamento da parte dell’imputato nei confronti della p.o. (nel caso di specie: sottoscrizione di una procura speciale in luogo della “apertura di un conto corrente al fine di far confluire l’indennizzo conseguente al grave infortunio stradale nella immediata disponibilità del cliente piuttosto che del legale o di soggetto del tutto estraneo come l’accompagnatore);
  • la inconsapevolezza della p.o. in ordine all’oggetto dell’accordo specificamente riguardante il quantum del corrispettivo considerata la sua portata spropositata;
  • la illiceità della quota stabilita.

E, ancora, ad avviso dei Giudici di legittimità, è sicuramente sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. poiché “la relazione di prestazione d’opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d’opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell’affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa (Sez. 2, n. 5257 del 13/12/2005, dep. 2006, Rotolo)”.

Inoltre, ai fini della sussistenza della predetta aggravante, è necessario accertare (come avvenuto nel caso di specie) che “la relazione tra le parti sia connotata da un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza (Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255792-01)”.

Pertanto, la ricostruzione della condotta criminosa da parte del ricorrente è avvenuta sulla base di una motivazione approfondita che ha conferito particolare rilievo alle dichiarazioni della p.o. e della di lui moglie e a una serie di riscontri documentali e di ulteriori testimonianze.

Invece, il motivo afferente il “travisamento della prova dichiarativa quanto alla sussistenza della condotta induttiva ed ingiustizia del profitto, con conseguente violazione di legge e vizio della motivazione” è stato “proposto genericamente in tutte e tre le sue forme” dal momento che “ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Pertanto, i giudici del merito, con motivazione immune da illogicità, hanno evidenziato lo stato di vulnerabilità della persona offesa (riscontrato anche dalla documentazione nella disponibilità del ricorrente alla luce dell’incarico ricevuto e da “una serie di condotte, conseguenza della pressione esercitata dal ricorrente [sulla p.o.], che portavano alla possibilità di ottenere nell’espletamento dell’incarico difensivo somme del tutto sproporzionate e non correlate ad alcun reale rapporto di dare e avere tra le parti, anche dal punto di vista professionale, richiamando in modo specifico la illiceità del patto quota lite così introdotto nel rapporto tra le parti, caratterizzato senza alcun dubbio dall’affidamento della persona offesa nei confronti del suo difensore”).

Di tal che, nel caso di specie, assume decisivo rilievo quanto sostenuto dalla Corte di cassazione civile secondo cui “il divieto del cosiddetto “patto di quota lite” tra l’avvocato ed il cliente, trova il suo fondamento nell’esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli”.

Di conseguenza, la pattuizione di tariffe speculative “si accompagna quindi alla necessità dell’introduzione di particolari cautele sul piano deontologico, tese a prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui, anche per “distaccare” l’avvocato dagli esiti della lite, diminuendo la portata dell’eventuale commistione di interessi tra il

cliente ed il legale (Sez. U civili n. 25012/2014)”.

Il riconoscimento di un compenso ulteriore in favore del difensore (non ricorrente, però, nel caso di specie) sarà identificabile in una “componente aggiuntiva voluta ed attribuita in piena coscienza dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l’importanza e la difficoltà della prestazione professionale”.

L’ultimo motivo afferente il vizio di motivazione con specifico riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non ha colto del segno poiché frutto di una “lettura frazionata, e non completa, delle motivazioni della Corte di appello” tali da rendere il medesimo (ossia il motivo) generico.

Il ricorrente, ad avviso della Suprema Corte, non avrebbe tenuto adeguatamente conto di una serie di elementi di assoluta gravità quali “l’accerchiamento che la persona offesa aveva subìto in questa fase

della propria vita – caratterizzata da evidente fragilità emotiva, psichica e fisica – da più parti e, in particolare, da terza persona che, insieme all’ [imputato], sebbene non in esplicito concorso con lo stesso, risultava essere destinatario e beneficiario senza effettivo titolo e giustificazione, in modo anomalo, delle disposizioni economiche della persona offesa, mediante la inconsapevole destinazione di parte ingente del risarcimento liquidato”.

La Seconda Sezione, in tale contesto, ha rammentato la rilevanza del principio di diritto secondo cui “costituisce deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie (Sez. 2, n. 21464 del 20/03/2019, D.)”.

I giudici del merito avrebbero, pertanto, correttamente ritenuto sussistenti, nel caso di specie, le condizioni utili a integrare il reato previsto dalla norma contenuta nell’art. 643 cod. pen..

Tali condizioni sono quelle, di seguito, indicate:

  • la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico o deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali”;
  • l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in una apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto”;
  • l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (cfr., Sez. 2, n. 39144 del 26/03/2013, Alfaro Yepez, Rv. 257068-01; Sez. 2, n. 28080 del 12/06/2015, Benucci, Rv. 264146-01; Sez. 2, n. 8454 del 21/01/2019, D., Rv. 275612-01; Sez. 2, n. 4592 del 15/12/2020, D., Rv. 282587-01)”.

Orbene, nel caso di specie, la prova della condotta criminosa è costituita da elementi aventi natura indiziaria (oltre che da prove logiche) derivanti della natura dell’atto e dell’oggettivo pregiudizio dallo stesso derivante e di una serie di accadimenti allo stesso connessi.

Secondo la Seconda Sezione, è fondamentale evidenziare come, ai fini della sussistenza dell’elemento della induzione, “non è richiesto l’uso di mezzi coattivi o di artifici e raggiri, ma è pur sempre necessaria una apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione, di persuasione (come in particolare avvenuto nel caso in esame), cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella semplice richiesta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico, come dimostra la circostanza valorizzata dalla Corte di appello di avere gestito la posizione della persona offesa non solo mediante un accordo volto a realizzare assistenza professionale, ma anche ad ottenere un compenso ulteriore secondo modalità non consentite e non comprensibili dalla persona offesa, per il tramite di attività dallo stesso ricorrente stimolate (come la circostanza valorizzata, in modo del tutto logico ed argomentato, di avere spinto la persona offesa a recarsi da un notaio per firmare una procura speciale a favore dello stesso per ricevere anche gli importi liquidati: cfr., Sez. 2, n. 28080 del 12/06/2015, Benucci, Rv. 264146-01; Sez. 2, n. 19834 del 01/03/2019, A., Rv. 276445-01; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368-01; Sez. 2, n. 29641 del 20/07/2020, B., Rv. 279856-01)”.

Conclusivamente argomentando, il complesso delle azioni ha permesso ai giudici del merito di dare corretta applicazione al principio di diritto secondo cui “in tema di circonvenzione di persone incapaci, debbono essere considerate, per verificare la sussistenza dell’elemento dell’induzione, non solo le condotte tenute dall’imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente, in quanto indice rivelatore di un antecedente approfittamento della minorata capacità psichica della persona offesa (Sez. 2, n. 32547 del 14/06/2024, S.)”.

La correttezza dell’impianto motivazionale redatto tanto dal giudice di primo quanto da quello di secondo grado ha indotto, conseguentemente, la Suprema Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso presentato dall’imputato.

 

Cass. Pen. Sez. II, sent. n 8022, dep. 27 febbraio 2025, ud. 11 febbraio 2025

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