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Tivoli 28 febbraio 2025

I criteri di priorità ostaggio di progetti organizzativi

Il caso della Procura di Tivoli

Ringrazio tutti gli organizzatori di questo convegno per l’invito e soprattutto per l’occasione di un confronto costruttivo su quello che è un tema che spesso rimane sottotraccia ma che, come è accaduto a Tivoli, finisce per incidere in modo assolutamente radicale sulle scelte di politica criminale locali: mi riferisco ai criteri di priorità.

A cura di Laura Modena – Avvocato del Foro di Perugia. 

convegno tivoli febbraio 2025

Lo spunto di questo intervento è costituito dalle Linee Guida che la Procura di Tivoli ha emanato la Procura della Repubblica di Tivoli lo scorso 08-11-2024, denominate Linee Guida sul delitto di cui all’art. 572 c.p. e su questioni procedimentali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne: la più recente Giurisprudenza della corte di cassazione.[1]

Le linee guida sono un tipo di documento che qualunque Procuratore Capo può emanare: la circolare del Csm sull’Organizzazione degli Uffici di Procura del 3 luglio 2024[2] prevede espressamente all’art.14 che il Procuratore Capo elabori linee guida e protocolli investigativi con particolare riferimento ai settori di maggiore rilevanza e alle materie di più elevata complessità tecnica. In particolare, le linee guida e i protocolli contengono atti di indirizzo sia di carattere organizzativo che di carattere investigativo e vengono elaborate sulla base delle esperienze maturate nei gruppi di lavoro a seguito di riunioni con i magistrati dell’ufficio. Le linee guida vengono poi diffuse negli uffici del distretto, al Procuratore Generale e anche al Csm e finiscono nella banca dati delle buone prassi.

Questa è la regolamentazione delle linee guida.

Ora, il documento della Procura di Tivoli dell’8 novembre 2024 presenta due criticità:

1) In primo luogo questa Linee Guida non contengono molto di organizzativo o di investigativo, in quanto si tratta per un buon 90% di una rassegna giurisprudenziale sapientemente scelta e selezionata nei repertori più rigidi e intransigenti della Corte di Cassazione. Più che delle Linee Guida, sembrano un prontuario per sostenere l’accusa in giudizio e per la difesa della parte civile nei reati contro le donne. Le linee guida si devono occupare di smaltimento dell’arretrato, di coordinamento tra diversi uffici giudiziari, di gestione dei carichi di lavoro o degli affari seriali: non di fornire prontuari che ognuno può reperire in banca dati.

Sotto tale aspetto, pertanto, le Linee Guida della Procura di Tivoli, benché certamente utili per i sostituti, i vpo in udienza etc, appaiono fuori focus.

2) La seconda criticità è che queste linee guida costituiscono la punta dell’iceberg della gestione – allo stato prevista, attenzione lo si sottolinea: prevista – che il Procuratore Capo, qualunque Procuratore Capo, può fare dei criteri di priorità.

Nulla quaestio a che che il Procuratore Capo elabori Linee Guida per i settori di maggiore rilevanza, ma il problema è che, grazie alla chirurgica gestione dei criteri di priorità, i settori di maggiore rilevanza li crea di fatto il Procuratore Capo stesso.

 

I progetti organizzativi, predisposti da ciascuna Procura ogni 4 anni, costituiscono il piano che regola l’organizzazione dell’intero ufficio: sono pertanto il perno intorno al quale ruota il lavoro, quantitativo e qualitativo, di una Procura.

In tale contesto si inseriscono, i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, già noti in passato: veicolati da cd buone prassi di alcuni Uffici (come la Circolare Maddalena di molti anni fa) e, fino a poco tempo fa, normati solo dalle circolari del CSM.

Con il Governo Draghi (2021-2022), per la prima volta il legislatore ha preso inesorabilmente atto dell’impossibilità di trattare tutti i procedimenti e quindi della necessità di dare prevalenza a determinati fascicoli rispetto ad altri.

Tale necessità è stata codificata con normativa primaria, prima con la Legge Delega n.134/2021, poi con la Legge 71/2022. In sintesi si è messo nero su bianco che spetti al Procuratore della Repubblica individuare i criteri di priorità nel rispettivo Progetto Organizzativo. Con quali paletti? Entro quali limiti? Tenendo conto:

  1. a) del numero degli affari da trattare;
  2. b) dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili;
  3. c) della specifica realtà criminale e territoriale

parametri già veicolati in precedenza dalle circolari del CSM.

Diciamo che la novità è stata che per la prima volta si è affrontato il problema con normativa di rango primario e non solo secondario.

L’altra novità portata dalla Cartabia è che il Legislatore dovrebbe individuare delle macro-aree di criteri di priorità che fungano da cornice, ma ad oggi il relativo ddl n.933 non vede la luce ed è arenato in Parlamento (è stato presentato il 10 novembre 2023 e giace ancora inerme all’esame della Commissione Giustizia in Senato).

Non credo che sia questo il tempo “politico” per mettere altra carne al fuoco: in pieno iter di approvazione della riforma sulla separazione delle carriere, dubito che il Legislatore si metta a dettare alle Procure i criteri di priorità, anche solo per macro-aree. Già negli anni 2021-2022 l’idea che il Parlamento mettesse bocca nei criteri di priorità, anche solo dettando criteri generali, aveva sollevato l’aspra reazione delle Procure che gridarono alla volontà di imbrigliare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura requirente.

Peraltro segnalo che il disegno di legge n. 933 prevede macro-criteri assolutamente generici che poco andrebbero a spostare.

Nel silenzio del Legislatore, il Consiglio Superiore della Magistratura si è dato da fare attraverso la Circolare del 3 luglio 2024 sull’organizzazione degli uffici di Procura, destinata a trovare applicazione per i progetti organizzativi del quadriennio 2026/2029.

Segnalo che secondo la tabella di marcia fissata dallo stesso CSM con circolare 08-05-2024, i nuovi progetti organizzativi li stanno predisponendo in questi giorni. E’ stato infatti previsto che il decreto di adozione del progetto organizzativo sia depositato e trasmesso al Consiglio Giudiziario entro il prossimo 25 marzo 2025.

Tenendo a mente questa scadenza, vediamo che cosa dispone la Circolare: di fatto riprende i tre parametri già noti: numero degli affari da trattare, specifica realtà criminale e territoriale, utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

La Circolare prevede altresì la necessità che i criteri di priorità debbano in ogni caso assicurare:

– precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 132 bis disp. att. cpp;

– precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati del medesimo articolo 132 bis disp. att., comma 1 lett. a bis)

In sostanza questi sono i paletti entro cui si può muovere un Procuratore Capo: procedimenti di cui all’articolo 132 bis; quelli con misure cautelari personali per i medesimi reati; numero degli affari da trattare; specifica realtà criminale territoriale; risorse disponibili.

Se prestate attenzione a questi criteri, vedrete che possono essere maneggiati nel modo che ciascun Procuratore ritiene più opportuno: sono argilla nelle sue mani perché, come si dice spesso, si motiva tutto e il contrario di tutto.

La realtà criminale mi dice che ci sono pochi fascicoli per reati contro la pubblica amministrazione? Bene, a questo punto i reati contro la PA diventano prioritari e io potenzio le risorse disponibili della Procura su quel tipo di reati, precostituendo un gruppo di lavoro con 4 sostituti invece che due. E’ quello che è accaduto a Perugia (Procura con Procuratore Capo, Aggiunto e 13 Sostituti)[3]: c’erano state alcune indagini importanti, non era pensabile che nel circondario fossero tutti virtuosi, c’era da scavare. E hanno scavato: nel biennio 2018/2020 c’erano solo 373 fascicoli a mod. 21 per reati contro la P.A.[4], nel periodo 01 luglio 2023 – 30 giugno 2024 sono stati iscritti n. 658 procedimenti per reati contro la P.A.[5]. In pratica sono raddoppiati.

Oppure: la realtà criminale e il numero degli affari mi dicono che ci sono tante truffe informatiche? Abusi edilizi? Reati ambientali? Si concentrano lì le risorse e si potenzia il gruppo di lavoro.

Ricordo quando c’era ancora il Tribunale di Orvieto il cui Procuratore Capo aveva il pallino dei reati edilizi e faceva sequestri preventivi a raffica, colpendo ogni più piccolo annesso di campagna.

Il punto è che questi tre parametri (numero degli affari, realtà criminale locale e risorse) possono essere argomentati in un modo o nell’altro a seconda della tipologia di reati che si intende far prevalere sulle altre.

E’ quello che sembra essere accaduto con il Progetto Organizzativo[6] della Procura di Tivoli[7]: si sono guardati solo ed esclusivamente i numeri dei reati che vedevano come parti offese le donne e solo su quelli si è concentrata l’attenzione.

Si pensi ai Gruppi di Lavoro previsti:

  1. a) 1° Gruppo, con 6 magistrati (la metà dei Sostituti disponibili): Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori;
  2. b) 2° Gruppo, con 3 magistrati: reati di criminalità economica e con colpa in ambito sanitario;
  3. c) 3° Gruppo con 2 magistrati: reati ambientali, urbanistici, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro nonché contro la PA (da 314 a 322-bis c.p.).

Gli altri reati, pur presenti nella realtà territoriale, sono finiti nel calderone dei cd “reati generici”:

– Per i reati conto la P.A. i numeri sono bassi ma ci si è arresi di fronte al dato numerico: mentre a Perugia lo si è considerato un buon motivo per raddoppiare il lavoro su quel fronte, a Tivoli si è scritto che c’è omertà e si denuncia poco (specie se connessi a norme urbanistiche e ambientali) e quindi vi è una sostanziale difficoltà di emersione[8]: e tanti saluti ai reati contro la P.A.

Per le colpe sanitarie (aumentate in modo esponenziale nel periodo Covid) ci si limita a dare atto del notevole incremento[9].

Per gli stupefacenti si scrive che sono un fenomeno criminoso molto diffuso nel circondario, al pari dei reati contro il patrimonio, dell’usura, dei reati di criminalità economica[10].

Insomma, anche a Tivoli di reati ce ne sono parecchi e di tipologia variegata.

Eppure ci si limita ad una presa d’atto e si mette l’accento solo su quelli contro le donne, rimarcando che sono raddoppiati i reati di stalking e 572 cp. Ma perché? Tutti gli stalker e i maltrattatori stanno nel circondario di Tivoli? Non è possibile che solo qui si siano dati appuntamento stalker e maltrattatori.

Il punto è che questo è il risultato di una specifica azione avviata fin dal 2016 dalla Procura[11], anche stimolando l’avvio d’ufficio dei procedimenti per il tramite della PG. Se tu metti tutti a lavorare solo su 612bis e 572 cp, è chiaro che aumenti il relativo numero di iscrizioni; se dai alla PG la direttiva di procedere sempre e comunque all’arresto e all’allontanamento urgente dell’indagato tout court, è chiaro che si moltiplicano i fascicoli per questo tipo di reati e con l’indagato in misura cautelare, tutti fascicoli a trattazione prioritaria: a Tivoli il 60% di tutte le misure cautelari richieste e adottate riguarda reati del Gruppo 1[12]; delle  misure cautelari personali[13] richieste, il 55% riguarda quei reati.

 

Di fatto è un circolo vizioso: si alimentano quelle iscrizioni, le iscrizioni aumentano e ci si concentra solo su quelle iscrizioni.

Ora, a chi scrive sta bene tutto: benissimo che siano perseguiti questi reati, ottimi i risultati raggiunti, stalker e maltrattatori vanno perseguiti e puniti; va bene la rete instaurata con le ASL, con l’Ordine degli Psicologi, con i CAV. Va bene anche pubblicizzare i risultati: Attraverso giornali e televisioni locali il Procuratore della Repubblica comunica i più importanti provvedimenti adottati a tutela delle vittime di reati di violenza di genere per aumentare la fiducia nella risposta giudiziaria e incentivare le denunce.[14] Va bene specializzare la PG e i Sostituti, va bene informare le vittime, impedirne la vittimizzazione secondaria, incentivare le misure per celebrare rapidamente i processi. Mi sta tutto bene.

Ma gli altri reati?

Nel Progetto Organizzativo si dà atto di un arretrato imponente e si caldeggiano richieste di archiviazione, sia ex art.131bis che ex art. 125 disp att. cpp[15]; non si celebrano i processi, il Tribunale non riesce a starci dietro, molti vanno in prescrizione, le prime udienze vengono fissate a distanza di 2 anni dalla richiesta.

Si prevede espressamente, per tutti i reati di fascia C (i cd reati generici) di sospendere la richiesta al Tribunale di fissazione della data di udienza qualora si tratti di reati destinati a prescriversi entro 18 mesi e ricadano sotto il regime prescrizionale della Legge Orlando[16] (La Procura richiederà successivamente la data di udienza solo se e quando il Tribunale assicurerà la possibile definizione in tempi utili per evitare il maturarsi della prescrizione secondo i criteri indicati).

Si ha consapevolezza del problema della criminalità organizzata (complice la vicinanza con la Capitale) e dell’importanza dei cd reati spia; si è consapevoli della criminalità straniera (dal campo nomadi presente nel circondario a cui si riconducono plurimi reati contro il patrimonio, alle bande di albanesi, rumeni ed egiziani che hanno in mano – a seconda dei casi – il traffico di stupefacenti e la prostituzione)[17]; si è consapevoli dei molteplici reati (truffe e furti, ma anche reati violenti) commessi ai danni di inermi cittadini, anche di età avanzata (che sono ugualmente soggetti deboli)[18]; si rimarca l’importanza di perseguire i reati di tipo economico, in costante aumento dal 2008 in poi.

Eppure tutto ciò finisce nel calderone dei cd reati generici, non c’è spazio per un Gruppo di Lavoro con 6 sostituti.

Nel periodo 01-07-23/30-06-24 ci sono stati 7.882 fascicoli sopravvenuti a Mod.21; di questi solo 1.634 erano di competenza del Gruppo 1 (sommando i dati del primo semestre 2023 e del primo semestre 2024), dedicato ai reati contro le donne[19]. E gli altri 6.248?

 

Non è accettabile lo squilibrio che si è di fatto realizzato nel perseguire certi reati piuttosto che altri, con buona pace dell’obbligatorietà dell’azione penale e del principio di uguaglianza previsti in Costituzione; non è neppure accettabile un simile accentramento di potere in capo al Procuratore che, in sostanza, dispone e decide della politica criminale locale: perché è di questo che si tratta.

Lo stesso Progetto Organizzativo richiama la vecchia Risoluzione del 2014 del CSM in materia di criteri di priorità che raccomandava di evitare l’insorgenza di ingiustificate disparità nel concreto esercizio dell’azione penale[20].

Mi si dirà che questi criteri di priorità sono stati “approvati dal CSM”: perdonate il sarcasmo, ma nutro un personalissimo scetticismo sulla bontà di tale valutazione, per due motivi. Il primo è che un Procuratore autorevole non ha difficoltà a far pesare la propria autorevolezza, sia con i sostituti sia con i colleghi giudicanti e probabilmente anche in seno al CSM. Il secondo risiede nel fatto che la procedura di approvazione del progetto organizzativo è talmente burocratizzata che si può far fatica a far emergere le criticità.

 

Che cosa può fare l’Avvocatura?

Nel Progetto Organizzativo di Tivoli si afferma che il progetto è stato elaborato (anche) all’esito “di contatti informali col Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al fine di tenere conto del punto di vista e della prospettiva dell’ordine forense, protagonista dell’attuazione della giurisdizione[21]; si afferma inoltre: I rapporti con l’Avvocatura costituiscono una priorità. Si è sempre constatata la massima disponibilità da parte degli organi rappresentativi del foro tiburtino. Vi sono state e vi saranno continue interlocuzioni, riunioni, collaborazione a ogni livello al fine di assicurare la massima condivisione dell’organizzazione dei servizi.[22]

Non abbiamo contezza di questi contatti informali ma di sicuro l’Avvocatura non deve accontentarsi di contatti informali. Questo il quadro normativo:

– La legge delega n.134/2021, all’art. 1, comma 9 lettera i), ha disposto che il legislatore delegato dovesse allineare la procedura di approvazione dei Progetti Organizzativi delle Procure della Repubblica a quella delle Tabelle degli Uffici Giudicanti[23];

– In attuazione della legge delega, il decreto legislativo n.44/2024 ha introdotto, all’art. 7bis RD n.12/1941, il comma 1bis prevedendo che, per l’approvazione delle Tabelle degli Uffici Giudicanti, sia sentito, tra gli altri, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; [24]

– Per i progetti organizzativi delle Procure, l’art. 13 legge n.71/2022 ha modificato l’art. 1 comma 7 Decreto Legislativo 106/2006 prevedendo che il procuratore rediga il progetto organizzativo, ogni quattro anni, sentiti, tra gli altri, anche il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati[25];

– Come si vede, la formula è identica: il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati va sentito, sia per le Tabelle che per i Progetti Organizzativi;

– La Circolare CSM 26-06-2024 sulla formazione delle Tabelle degli Uffici Giudicanti[26] ha declinato il concetto di “sentire” in conformità a quanto già previsto in precedenza, con una doppia interlocuzione con l’Avvocatura: prima di predisporre la Tabella, il dirigente dell’Ufficio deve richiedere il contributo del Presidente del COA (art. 15 comma 1 lettera b e art. 17 comma 4 della Circolare)[27]; una volta predisposta la bozza di Tabella (cd segnalazione tabellare), la stessa deve essere trasmessa al COA per raccoglierne i contributi valutativi (art. 21 della Circolare)[28];

– Al contrario, la Circolare CSM 03-07-2024 sull’organizzazione degli Uffici di Procura ha intrepretato il concetto di “sentire” in modo assai più restrittivo:

  1. a) nel disciplinare il procedimento di formazione dei progetti organizzativi ha escluso, tra i soggetti cui richiedere contributi preventivi, i Presidenti dei COA;
  2. b) una volta predisposto il progetto organizzativo e solo prima dell’invio dello stesso al Consiglio Giudiziario per il relativo parere, ne ha previsto la mera comunicazione ex post al Presidente del COA (art. 12, in particolare comma 8, della Circolare)[29]. Non sono contemplate interlocuzioni con l’Avvocatura né la possibilità di formulare osservazioni o di fornire contributi valutativi.

 

In tal modo il CSM ha tagliato le gambe all’Avvocatura escludendo sia il contributo preventivo che quello successivo, previsti per l’approvazione delle Tabelle degli Uffici Giudicanti.

Che cosa può dunque fare il COA? Ricordare tempestivamente al Procuratore Capo l’obbligo, previsto per legge, di sentire il suo Presidente prima di inviare il progetto organizzativo al Consiglio Giudiziario; ricordargli che, a seguito della comunicazione del progetto organizzativo, il COA è legittimato a far pervenire i suoi contributi valutativi, analogamente a quanto previsto per l’approvazione delle Tabelle[30]; soprattutto, può veicolare i propri rilievi critici al Consiglio Giudiziario per il tramite dei nostri componenti laici.

Al Consiglio Giudiziario compete infatti un autonomo potere di formulare rilievi critici, anche rispetto alle scelte organizzative adottate e al contenuto delle proposte.

Occorre fare attenzione all’elevato tasso di burocratizzazione dell’iter di approvazione: il parere del Consiglio Giudiziario è espresso secondo un modello standard e può essere di approvazione totale, approvazione parziale o non approvazione. Il CSM si pronuncia con il silenzio-assenso: il progetto è approvato se il CSM non si esprime in maniera contraria entro 90 giorni dalla data di invio del parere del CG a mezzo pec. Solo se il parere del CG è stato assunto a maggioranza o ha espresso parere contrario, il CSM deve deliberare e deve farlo entro 180 giorni; in caso di mancata approvazione o approvazione parziale, il Procuratore dovrà fare un nuovo progetto organizzativo o correggere le parti non approvate, conformandosi alla delibera del CSM. Ergo: se l’Avvocatura tace e se tacciono i nostri componenti laici dei Consigli Giudiziari, passerà qualsiasi progetto organizzativo. Non sono molti i poteri che abbiamo, ma almeno usiamoli.

 

Un altro strumento in mano all’Avvocatura sono le segnalazioni ex art. 11bis decreto legislativo n.160/2006, ai fini della valutazione di professionalità del singolo magistrato, e i pareri per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi:

  1. a) Quando un magistrato è in valutazione, il Consiglio Giudiziario interpella il COA per sapere se ci sono segnalazioni. Attenzione perché deve trattarsi solo di segnalazioni che si riferiscano a fatti specifici incidenti in senso positivo o negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
  2. b) Quando un magistrato concorre per un incarico direttivo viene chiesto il parere al COA istituito presso l’Ufficio Giudiziario di appartenenza (art.46 sexies dec. lgd 160/2006).

A tal fine, il parere del consiglio dell’ordine degli avvocati deve contenere esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato.

Anche qui, non abbiamo molti poteri, ma impariamo ad usarli.

NOTE

[1] https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=463

[2] https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/elaborazione-di-una-risoluzione-unitaria-in-materia-di-organizzazione-degli-uffici-del-pubblico-ministero?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione

 

[3] Progetto Organizzativo del 06.04.2021, reperibile sul sito della Procura della Repubblica di Perugia, pagg.24-25; 28-29; 34-35

https://procura-perugia.giustizia.it/it/provvedimenti_organizzativi.page

[4] Pag.28 -29 del Progetto Organizzativo perugino del 06.04.2021

[5] Fonte: Relazione Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia per l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025, pag.148

https://pg-perugia.giustizia.it/it/discorsi_inaug_a_giud.page

[6] https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=537

[7] Procura non dissimile a Perugia per dimensioni e carico di lavoro, con 12 unità (Procuratore Capo e 11 Sostituti)

[8] Pag. 34 Progetto Organizzativo Tivoli

[9] Pagg.35-36 Progetto Organizzativo Tivoli

[10] Pagg.35-36 Progetto Organizzativo Tivoli

[11] Pag.96 Progetto Organizzativo Tivoli

[12] Pag.94 Progetto Organizzativo Tivoli

[13] Pag.44 Progetto Organizzativo Tivoli

[14] Pag.47 Progetto Organizzativo Tivoli

[15] Pagg.70-71 Progetto Organizzativo Tivoli

[16] Pag.83 Progetto Organizzativo Tivoli

[17] Pag.54 Progetto Organizzativo Tivoli

[18] Pag.36 Progetto Organizzativo Tivoli

[19] Pagg. 137-139 Relazione Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025

[20] Pag.74 Progetto Organizzativo Tivoli

[21] Pag.14 Progetto Organizzativo Tivoli

[22] Pag.192 Progetto Organizzativo Tivoli

[23] i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti;

[24] I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell’ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense

[25] Il progetto organizzativo dell’ufficio è adottato ogni quattro anni, sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, sentiti il dirigente dell’ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati

[26] https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione

[27] richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i contributi eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati e dal Procuratore della Repubblica6 sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell’ufficio, dopo avergli fornito, con congruo anticipo, adeguati elementi di valutazione relativi al Dog. Per gli uffici di competenza distrettuale, la richiesta e l’acquisizione riguardano il Consiglio dell’Ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, il quale può recepire osservazioni e contributi dai Consigli dell’Ordine degli avvocati aventi sede nel distretto;

[28] Il dirigente dell’ufficio, entro il termine di cui all’art. 19, comma 1, trasmette la segnalazione tabellare all’indirizzo PEC del Consiglio dell’ordine degli avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare, identificata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b, e del Procuratore della Repubblica, per eventuali contributi valutativi da trasmettersi con lo stesso mezzo entro i successivi dieci giorni, anche qualora il Consiglio dell’ordine o il Procuratore della Repubblica non si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b8

[29] All’esito delle interlocuzioni sopra descritte il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell’ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale all’indirizzo istituzionale @giustizia ed al presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati.

[30] Circolare CSM 26-06-24, artt. 15 e 21

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