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Alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l’autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamente necessario detto allontanamento.

A cura di Rocco Guttà (Avvocato del foro di Locri e componente del direttivo della Camera Penale di Locri)

Nel caso di specie, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza la Corte di Appello di Torino aveva respinto  l’appello  avverso i decreti  del Tribunale di Torino – sezione misure di prevenzione- con i quali era stata concessa l’autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per ragioni di lavoro, limitatamente al territorio della provincia di Asti, con richiesta di essere autorizzato ad allontanarsi per ragioni lavorative anche oltre la provincia di Asti in ambito regionale, nonché è stata rigettata l’istanza di autorizzazione a modificare il movimento nell’ambito della provincia di residenza.

La Corte territoriale assumeva che l’autorizzazione ad allontanarsi dal comune di dimora, per svolgere l’attività lavorativa, non è un diritto ma una possibile agevolazione che andrebbe, eventualmente, subordinata alla rigorosa dimostrazione di una riduzione della pericolosità e per la ricorrenza di gravi ed eccezionali situazioni: in fatto riteneva che l’autorizzazione all’allontanamento per motivi lavorativi non era  opportuna per la specifica pericolosità sociale del ricorrente, in quanto si sarebbe trattato di una modifica che avrebbe svuotato di consistenza la misura di prevenzione in atto.

Con rituale ricorso davanti alla Suprema Corso il difensore lamentava con un unico motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione in quanto indicata come apparente.

Il ricorso è stato rigettato ma la Suprema Corte con la sentenza in commento – anche in forza di precedenti positive decisioni-  ha comunque aperto alla possibilità di una interpretazione il più possibile lata del rigoroso limite posto dal legislatore attraverso l’art. 12, d.lgs. n. 159 del 2011.

Difatti, la Corte,  mentre, da una parte con tanto di tenuta costituzionale,  osserva che secondo un orientamento interpretativo il richiamato art. 12 contiene una disposizione di stretta interpretazione, dovendo essere letto nel senso che alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune possa essere concessa l’autorizzazione ad allontanarsene solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia: non potendo trovare applicazione per autorizzare l’allontanamento dal domicilio coatto per altre ragioni, quali possono essere quelle connesse ad esigenze lavorative; dall’altra parte riconosceva e precisava che, comunque, anche la giurisprudenza che ha dato, nel tempo, alla norma un’interpretazione meno rigida e più ampia, ha precisato che la prescrizione del divieto di soggiorno può essere sì temporaneamente modificata anche per ragioni di famiglia o di lavoro, ma che deve, comunque, trattarsi di ragioni del pari gravi e comprovate, e cioè di contingenti ragioni che rendano assolutamente necessario, pena gravi conseguenze, l’allontanamento della persona sottoposta a misura di prevenzione, con esclusione di un’applicazione indiscriminata al di fuori dei limiti che le sono propri e, quindi, anche nei casi di esigenze, pur legittime, che non abbiano però il carattere di urgenza e gravità previste dalla legge.

In tema di misure di prevenzione dunque, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere concessa l’autorizzazione ad allontanarsene anche per esigenze di lavoro, sempre che sussistano gravi e comprovati motivi che rendano assolutamente necessario detto allontanamento. Deve trattarsi quindi, sottolinea a più riprese la Corte, di contingenti ragioni che rendano assolutamente necessario l’allontanamento della persona sottoposta alla misura, con esclusione di un’applicazione indiscriminata, al fine di evitare che venga frustata la necessità di garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica e della tutela sociale propria della misura applicata. Tale assunto giustifica infatti, le verifiche e gli approfondimenti preliminari all’autorizzazione circa la natura del lavoro richiesto, le implicazioni dello stesso, la condizione generale di vita dell’interessato.

Sulla base di tali premesse, ed è questo il “novum” introdotto dalla Suprema Corte, la richiesta di spostamento dal domicilio obbligato per ragioni di lavoro può essere possibile e ricondotta nell’alveo dell’art. 12, d.lgs. n. 159 del 2011, fatti salvi gli accertamenti più rigorosi sia sulla necessità reale sia sull’opportunità dello spostamento.

 

Cass. pen., sez. I, ud. 14 gennaio 2025 (dep. 22 gennaio 2025), n. 2646

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