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Non è ravvisabile il vincolo della continuazione tra delitto doloso ed omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla necessaria assenza di volontà per l’evento più grave, indipendentemente dall’adesione alla tesi del dolo misto a colpa, a quella del dolo e prevedibilità in concreto per l’evento più grave, ovvero alla prospettiva dell’unità del dolo con prevedibilità dell’evento più grave assorbita nell’intenzione di risultato.

A cura di Giuseppe Calderazzo (Avvocato del foro di Locri e vice presidente  della Camera Penale di Locri)

La difesa ricorre avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza del condannato tesa ad ottenere il riconoscimento del reato continuato tra il delitto di estorsione continuata e quello di omicidio preterintenzionale della stessa persona offesa. L’istanza ex art. 671 cpp era fondata sull’assunto che il medesimo disegno criminoso ricorre quando l’agente ha piena e previa conoscenza del contesto in cui si troverà ad agire e vi si rappresenti le diverse condotte vietate senza necessariamente rappresentarsi nella sua programmazione tutti gli eventi conseguenza delle sue programmate condotte.

 

Nel dichiarare inammissibile il ricorso la Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato le direttive impartite dalla giurisprudenza di legittimità secondo le quali il giudice dell’esecuzione deve verificare che “al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni” (in questo senso le Sez. U, n. 28659 de/ 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).

 

In questa prospettiva appare illogico escludere dalle linee essenziali dell’illecito che devono essere oggetto di programmazione un evento cosi grave come la morte della vittima e ritenere che sia sufficiente ravvisarle nella volontà di percuotere o ledere; d’altronde le previsioni dell’art. 43 cod. pen. e dell’art. 584 cod. pen. dimostrano che l’omicidio preterintenzionale è un reato diverso da quelli di lesioni e di percosse e la preordinazione dei secondi non può̀ di per sé implicare la programmazione del primo, salvo ad individuare elementi specifici che dimostrino il previo intendimento di spingersi verso l’area di rischio dalla quale l’evento voluto può far scattare la catena causale che conduce a quello posto oltre l’intenzione. Più di recente ha ricordato la sezione terza – nella motivazione della sentenza n. 27992 del 19/04/2021 – “secondo un risalente – ma mai smentito – orientamento di legittimità, in tema di continuazione nel reato, l’identità del disegno criminoso non consiste in una unità dell’elemento volitivo, ma in una unità di ordine intellettivo, per effetto del quale più reati sono riconducibili ad un programma unico, rivolto al raggiungimento di un determinato fine. Pertanto, è sufficiente che i singoli reati siano individuati nelle loro linee essenziali e concepiti anche in termini di eventualità, giacché il momento volitivo si pone, di volta in volta, nella concreta realizzazione di ciascuno di essi (Sez. 6, n. 3353 del 02/12/1993, dep. 1994, Piacentini, Rv. 198976)”. E del resto la centralità dello scopo ai fini dell’unificazione dell’elemento intellettivo era stata ribadita da Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, secondo la quale “la “ratio” della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione”; e a questo si accompagna il principio secondo il quale l’indagine sui contenuti di tale deliberazione non può essere affidata a giudizi probabilistici perché “l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena” (così Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019).

Su queste direttrici la costante giurisprudenza di legittimità ricava più esplicitamente, come corollario, che l’unicità del disegno criminoso consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali ed è ravvisabile solo se l’elemento soggettivo comune alle violazioni è il dolo (ex multis Sez. 3, n. 45941 del 01/10/2019); per questo nella prospettiva che ritiene che “l’elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l’evento mortale” (Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024), in assenza di ulteriori specifici elementi, non può affermarsi che l’evento non programmato ma semplicemente prevedibile possa essere ricondotto al medesimo disegno criminoso.

E tuttavia, anche nella prospettiva dell’unicità del dolo con prevedibilità assorbita nell’intenzione di risultato ai sensi dell’art. 43 cod. pen., la preordinazione non può essere ravvisata avendo riguardo al reato di percosse o di lesioni perché anche gli indizi di un previo programma che ricomprenda tali illeciti non possono da soli dar conto della preesistenza della finalità di sporgersi fino all’area di rischio dalla quale si innesca la catena causale che porta all’evento morte; e se “l’omicidio preterintenzionale si configura allorquando la morte della vittima sia eziologicamente legata alla condotta diretta soltanto a percuotere o a ledere e costituisca l’evento non voluto e non previsto, pur se in concreto ragionevolmente prevedibile, che concretizza la specifica situazione di rischio generata dal reo con il suo illecito” (sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022), da tali premesse non può che derivare una tendenziale incompatibilità tra l’unita dell’elemento intellettivo, che sorregge il medesimo disegno criminoso e che orienta la programmazione delittuosa verso una direzione focalizzata dall’intenzione, e la realizzazione delle condotte in cui il momento volitivo si spinge verso quelle aree di rischio che conducono ad eventi ulteriori nello specifico contesto esecutivo ragionevolmente prevedibili, ma collocati al di fuori dei confini dell’intenzione.

 

Cass. Pen. Sez. 7, Ordinanza n. 40934 del 10/10/2024 Cc. (dep. 07/11/2024)

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