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È vietata una indiscriminata acquisizione di un dispositivo contenente una massa indifferenziata di dati, ove non sussistano specifiche difficoltà tecniche. In casi siffatti comunque, il sequestro deve essere mirato all’acquisizione di specifici dati contenuti nel dispositivo, al contrario questo assumerebbe carattere marcatamente esplorativo. Ciò comporta che il vincolo deve essere ab origine commisurato, anche sul piano temporale, all’esigenza di estrapolazione dei singoli dati ben individuati e, nel contempo, che sia garantito il rispetto di un criterio di selezione, in assenza del quale il vincolo stesso risulterebbe, nel suo complesso, ingiustificato per difetto di proporzionalità.

A cura di Rocco Guttà (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

 Nell’ipotesi di specie, il ricorrente risultava indagato per la violazione del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, in quanto, nel periodo di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in due occasioni era stato notato dalla polizia giudiziaria in comuni diversi da quello di residenza e partecipante a manifestazioni pubbliche. Previa delega del Pubblico ministero, la polizia giudiziaria ha dato corso a una perquisizione ed al conseguente sequestro di un telefono cellulare con all’interno una scheda sim e un tablet anch’esso munito di scheda sim.
Il difensore dell’indagato, nei modi e temini di legge, aveva avanzato richiesta di riesame davanti al competente Tribunale che ha poi confermato il decreto di sequestro probatorio.
L’ ordinanza del tribunale del riesame veniva gravata davanti alla Suprema Corte ed il difensore dell’indagato lamentava con più motivi, sia la mancanza di motivazione in ordine alla supposta necessità di procedere al sequestro probatorio, in vista dell’accertamento dei fatti per i quali si procede, sia la violazione di legge in ordine alla contraddittorietà e alla manifesta irragionevolezza della motivazione, con riferimento all’individuazione dei presupposti fondanti il sequestro probatorio, oltre che quanto alla loro correlazione con i fatti posti a fondamento del provvedimento e sia anche la violazione di legge, derivante da contraddittorietà e manifesta irragionevolezza della motivazione, con riferimento al rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. Attraverso l’esposizione dei motivi il difensore sottolineava che le finalità probatorie poste a fondamento del sequestro non erano specifiche, emergendo anzi la sussistenza di finalità ulteriori, rispetto all’esigenza di accertamento dei fatti in ordine ai quali si procedeva e ciò era dimostrato anche dalla predisposizione di una analisi forense, che non era stata circoscritta alla verifica degli spostamenti del ricorrente nelle date incriminate, per essere estesa, al contrario, all’intero patrimonio digitale contenuto nei due dispositivi.
Sottolineava anche che il periodo di due mesi quale lasso temporale necessario per il compimento degli accertamenti sui due dispositivi, al fine semplicemente di verificare “se risulti attiva la funzione ‘spostamenti’ dell’applicazione google maps” sembrava davvero non rispettoso del criterio di proporzionalità. Conclusivamente rilevava che l’operato sequestro e gli accertamenti informatici permettevano agli inquirenti di scandagliare la vita privata dell’indagato, con accesso indiscriminato alle sue comunicazioni e, consequenzialmente, con la compressione di diritti costituzionalmente garantiti. La Suprema Corte, contrariamente alla richiesta di inammissibilità da parte del Procuratore Generale, riteneva fondato il ricorso.

Ritenendo che l’elemento oggettivo della fattispecie contestata, pacificamente, coincide con l’allontanamento del soggetto dal domicilio coatto e che tale dato, nella concreta vicenda, risulterebbe già sufficientemente provato, grazie alla valenza dimostrativa dei fotogrammi versati nell’incarto processuale, ribadiva il principio a mente del quale:” l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione
per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita”.
Specificava inoltre, che, sarebbe stata necessaria l’adozione di un più rigoroso e approfondito apparato motivazionale, circa il necessario rispetto dei criteri legali di adozione del vincolo, mentre l’impugnato provvedimento, al contrario, aveva motivato in modo apparente anzitutto con riferimento al tema dei tempi di mantenimento del vincolo; che, un’ulteriore vulnus dell’avversata ordinanza era da rinvenire nel punto in cui riteneva esser stata posta in essere un’ attività adeguata e proporzionata, rispetto all’esigenza di accertamento del fatto per cui si procede, senza aver però escluso che l’apprensione stessa fosse rivolta anche ad esplorare finalità ulteriori, da ciò potendo conseguire un prelievo più esteso – e sostanzialmente indiscriminato – di dati; che, l’eseguito sequestro, nella concreta vicenda, ha riguardato per intero dispositivi elettronici – contenenti plurimi dati informatici, di eterogenea natura e provenienza – senza il compimento di alcuna previa selezione degli stessi e, comunque, in assenza dell’indicazione tanto di eventuali criteri di selezione, quanto di un tempo preventivato per la protrazione del vincolo, in correlazione alle difficoltà tecniche poste dalle operazioni di enucleazione ed estrapolazione. In conclusione, affermava che, la proporzionalità e l’adeguatezza del sequestro costituiscono condizioni indefettibili di legalità dello stesso, attenendo tali requisiti al profilo sostanziale del provvedimento.

 

 

Cass.pen. sez. I, ud. 21 novembre 2024 – dep. 23 gennaio 2025- nr. 2744

 

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