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La Prima sezione, con la pronuncia in esame, è tornata a ribadire l’importanza della correttezza dell’iter notificatorio dei provvedimenti emessi inaudita altera parte richiamando il principio di diritto enucleato dalla Quarta Sezione (sentenza n. 4359 del 09/01/2024) secondo cui “Nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate ‘a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa”.

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

Il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto – quale giudice dell’esecuzione – rigettava un’istanza volta a ottenere la declaratoria di inefficacia e, in via subordinata, la rimessione in termini in relazione a un decreto penale di condanna divenuto inoppugnabile.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione avverso il suddetto provvedimento lamentando violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento in questione con riferimento alle norme contenute negli artt. 170, 171, 671, comma 1, c.p.p., 7 legge 20 novembre 1982, n. 890, dal momento che il giudice dell’esecuzione avrebbe respinto la suindicata istanza senza tenere conto delle modalità attraverso le quali si sarebbe concretizzata la notifica del decreto penale di condanna.

In tal senso, secondo il ricorrente, la mancata conoscenza del contenuto della notifica (ossia del decreto) era motivata dal fatto che la procedura notificatoria si sarebbe perfezionata attraverso la consegna del plico “a mani” del figlio dell’interessato ossia nei confronti di un soggetto che, per vari dissidi di natura familiare, aveva interrotto qualunque tipo di rapporto con il proprio padre. Inoltre, la successiva spedizione, a mezzo posta, di una raccomandata all’indirizzo del condannato non aveva condotto al risultato sperato ossia quello di acquisire la prova della certa ricezione dell’atto da parte del destinatario.

La Prima sezione, investita del ricorso, ne accoglieva i contenuti sulla scorta delle argomentazioni giuridiche di seguito indicate.

Preliminarmente, secondo il Supremo Collegio, è risultato fondamentale evidenziare:

  • che non vi è prova, nel caso di specie, della conoscenza in capo al ricorrente del contenuto della notifica effettuata nelle mani del figlio (pur in assenza di documentazione idonea a provare l’interruzione dei rapporti tra quest’ultimo e il padre);
  • che non vi è la certezza che la spedizione della raccomandata all’indirizzo del condannato abbia avuto esito positivo in assenza di una ricevuta idonea a dimostrare la certa ricezione dell’atto in questione.

Ciò posto, la Suprema Corte ha richiamato (condividendone i contenuti) il principio di diritto enucleato dalla Quarta Sezione, con sentenza n. 4359 del 09/01/2024, secondo cui “Nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate ‘a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa”.

Difatti, la mera spedizione a mezzo posta dell’avviso non può costituire, di per sé, una modalità idonea ad informare, con assoluta certezza, l’imputato dell’avvenuto deposito di un decreto penale di condanna. Tale tipo di spedizione, ad avviso della Corte, “costituirebbe un adempimento inutile se non avesse rilevanza l’accertamento conseguente, relativo all’effettiva ricezione dell’avviso di deposito da parte dell’interessato”.

L’obiettivo è quello di garantire la conoscibilità (ossia la possibilità di conoscenza effettiva) dell’atto notificando.

La conoscenza dell’atto notificando è, a sua volta, necessaria ai fini del corretto esercizio dei diritti di difesa spettanti al destinatario soprattutto nel caso in cui l’atto, oggetto di notifica, sia un decreto penale di condanna ossia un provvedimento giurisdizionale che viene emesso inaudita altera parte e nei cui confronti è possibile proporre opposizione in termini particolarmente ristretti.

In assenza della “prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del decreto penale di condanna notificato all’imputato”, è stato necessario disporre l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio alla sezione G.I.P. presso il Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio sulla scorta dei principi di diritto dianzi richiamati.

Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 1314, Anno 2025, Ud. 13/12/2024

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