3314738874 ---/--- camerapenalelocri@pec.it direttivo@camerapenaledilocri.it

La Sesta Sezione penale, in tema di appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione, ha affermato che, anche a seguito della modifica apportata all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria nel caso in cui la diversa valutazione di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, riguardi una testimonianza acquisita in sede di incidente probatorio, non potendo inferirsi dall’omessa indicazione delle prove acquisite con tale modalità la volontà del legislatore di escluderle dall’ambito della rinnovazione.

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, condannava un imputato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione siccome accusato del reato di concussione.

L’uomo, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe costretto – abusando della propria qualità e del potere di pubblico ufficiale (trattandosi di ispettore capo della Polizia di Stato che, in quel frangente, stava procedendo alla esecuzione di una attività di identificazione all’interno della Questura) – una donna dedita alla prostituzione a promettergli prestazioni sessuali non retribuite. Nello specifico, secondo l’accusa, l’imputato avrebbe afferrato per la mano la donna, l’avrebbe trascinata nelle vicinanze di una cella di sicurezza e, dopo averla spinta contro il muro, avrebbe minacciato di chiuderla per due mesi in cella in caso di risposta negativa alle sue richieste di consumazione di vari rapporti sessuali. La donna, costretta a lasciare il proprio numero di telefono all’imputato, rincasava senza presentarsi all’appuntamento prestabilito con l’uomo decidendo di spegnere il cellulare e di non uscire di casa. La persona offesa, poco tempo dopo, abbandonava l’Italia e decideva di rientrare in Romania.

Questa piccola digressione fattuale risulta fondamentale ai fini di una migliore comprensione delle questioni oggetto del ricorso per Cassazione interposto dall’imputato che, tra i vari motivi, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione dell’impugnato pronunciamento stante l’avvenuta riforma in peius della sentenza di primo grado.

Difatti, la Corte di appello di Bologna – pur avendo disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso l’esame delle persone offese – non aveva proceduto all’assunzione testimoniale della p.o. di origini rumene a causa dell’assenza della medesima dal territorio italiano. La Corte territoriale ha sottolineato come la donna fosse stata già sentita, in primo grado, in sede di incidente probatorio rendendo, conseguentemente, non necessaria una sua nuova audizione.

Tale modus operandi, secondo il ricorrente, si è posto evidentemente in contrato con i principi sanciti dalle Sezioni Unite “Dasgupta” e con il contenuto del dettato di cui all’art. 603, comma 3 bis, c.p.p.

Di conseguenza, la motivazione dell’impugnata sentenza è risultata affetta da illogicità e apoditticità stante l’immotivato overturning cui è pervenuta la Corte territoriale con la pronuncia di condanna.

La Sesta sezione reputava il ricorso fondato sulla base delle seguenti argomentazioni.

La Suprema Corte ha, preliminarmente, rilevato come “in tema di giudizio di appello l’obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, è concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell’imputato, postula l’adozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.” (cfr. Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 – dep. 17/04/2023, B., Rv. 284493 – 03).

Ciò posto, i Giudici di legittimità non hanno condiviso il ragionamento della Corte di appello di Bologna nella parte in cui aveva optato per la revoca del provvedimento di rinnovazione dell’esame della p.o., ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., essendo stata la stessa già sentita nel corso dell’incidente probatorio e rendendo, pertanto, superfluo una nuova escussione delle medesima.

Secondo la Corte territoriale, difatti, la nuova disciplina prevista dal comma 3 bis della predetta norma processuale, non sarebbe applicabile nei casi in cui l’esame testimoniale sia stato espletato con le forme dell’incidente probatorio.

Orbene, la Sesta sezione ha censurato tale scelta argomentativa rilevando come la modifica della norma contenuta nell’art. 603 c.p.p., con l’avvenuta introduzione del comma 3 bis, non può essere intesa come una forma di volontaria esclusione, da parte del legislatore, della prova dichiarativa acquisita in incidente dall’ambito della rinnovazione della predetta prova.

Di conseguenza, dalla disamina contenutistica della relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 (in G.U.

supplemento straordinario n. 5 alla serie generale n. 245 del 19 ottobre 2022, pag. 326) è possibile, secondo la Suprema Corte, pervenire a conclusioni totalmente differenti rispetto a quelle adottate dal giudice di secondo grado.

Difatti, la riforma “Cartabia” ha espunto l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria, in caso di impugnazione di una sentenza di assoluzione emessa a seguito di ammissione dell’imputato al rito abbreviato c.d. “secco”. Ciò è determinato dalla scelta dell’imputato di rinunciare al contraddittorio nell’assunzione della prova e dalla assenza di necessità processuali di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative.

Questa scelta del legislatore si pone in linea con la giurisprudenza della Corte EDU che ha enucleato il principio secondo cui “ove l’imputato abbia accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, inequivocabilmente deve intendersi che abbia rinunciato all’audizione dei testimoni, non configurandosi, di conseguenza, alcuna violazione dell’art. 6, § 1, CEDU” (cfr. Sez. I, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia).

Tale tema assume caratteri totalmente differenti nel caso in cui si sia dovuto procedere all’assunzione della prova dichiarativa in sede di incidente probatorio (ossia in una fase dibattimentale “anticipata”).

In casi consimili, infatti, non è possibile evincere dal silenzio della riforma alcun elemento “indicativo della volontà del legislatore di escludere la rinnovazione per i casi di prova dichiarativa assunta in detta sede.

L’obiettivo è quello di evitare situazioni irragionevoli e disuguali.

Difatti, un modus procedendi volto a garantire il rispetto dell’obbligo di “rinnovazione del dibattimento in appello” solo in caso di assunzione della prova dichiarativa nel corso del dibattimento in primo grado e non anche in caso di assunzione della predetta prova in sede di incidente probatorio sarebbe evidentemente in contrasto con la norma contenuta nell’art. 3 della Costituzione.

La ratio è la medesima dal momento che l’assunzione della prova (in forma anticipata e non) dovrà avvenire, comunque, nel rispetto delle regole previste dal dibattimento “mancando nell’incidente probatorio la scelta dell’imputato – collegata a un rito alternativo a connotazione premiale – di rinunciare al contraddittorio accettando di essere giudicato sulla base degli atti unilateralmente formati dal Pubblico ministero nelle indagini preliminare (presupposto, questo, della non obbligatorieta della rinnovazione in caso di overturning in appello di assoluzione conseguente a giudizio abbreviato “secco”)”.

Sulla scorta di tali considerazioni, secondo la Sesta sezione, la rinnovazione dell’esame sarebbe stata doverosa procedendo – se necessario – all’attivazione di una rogatoria internazionale. Solo in caso di impossibilità di rinnovazione dell’esame, “la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non [sarà] preclusa ma la relativa decisione [dovrà] presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.” (cfr. Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021 – dep. 30/03/2022, D., Rv. 282808 – 01).

Al pari, secondo la Suprema Corte, dalla disamina contenutistica dell’impugnata sentenza non è possibile evincere – come affermato dal ricorrente – la sussistenza di quella motivazione c.d. “rafforzata” necessaria ai fini dell’overturning del pronunciamento assolutorio.

In tal senso, i Giudici di legittimità hanno ribadito come “in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore” (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P, Rv. 278056).

Il mancato rispetto dei principi anzidetti ha indotto la Corta ha disporre l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza per un nuovo giudizio innanzi ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

 

Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 42942 del 17/09/2024 Ud. (dep. 25/11/2024)

potrebbero interessarti…

il blog della camera penale di locri

Gli approfondimenti…

Misure di prevenzione

separazione delle carriere

Indagini e Investigazioni scientifiche

separazione delle carriere

Diritto penale militare

separazione delle carriere

E-learning

separazione delle carriere

Comunicati

separazione delle carriere

Eventi

eventi della camera penale di locri

Iniziative

separazione delle carriere

Moduli

separazione delle carriere

La nostra Storia

separazione delle carriere

News dalle Sezioni Unite

…entra

news dalle sezioni unite

Iscriviti alla Newsletter della Camera Penale di Locri. Per rimanere sempre aggiornato.

La nostra Newsletter invierà solo articoli inerenti il Diritto e tutte le novità del settore. Non invieremo pubblicità. Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Iscrivendoti alla nostra Newsletter  acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui