Nel procedimento instaurato per la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all’atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell’ art. 666, comma 3, c.p.p.
A cura di Rocco Gutta’ (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)
Nel caso di specie, davanti al Tribunale di Sorveglianza, per l’udienza fissata per la revoca dalla misura alternativa, la notifica era stata effettuata al difensore nominato di fiducia nel procedimento penale conseguente all’arresto in flagranza dell’interessato; il legale così avvisato si era presentato all’udienza eccependo però di non essere stato nominato quale legale di fiducia dell’interessato per quel procedimento sicchè quest’ultimo, che non aveva ancora nominato alcun difensore di fiducia, ha immediatamente nominato un difensore di fiducia, non presente, ed il tribunale, nonostante l’intervenuta nomina di fiducia in sede di udienza e la richiesta di rinvio al fine di far intervenire il difensore correttamente nominato, ai fini dell’assistenza tecnica aveva nominato un difensore ex art. 97 c. 4 c.p.p.
Avverso l’ordinanza, evidentemente di revoca della misura alternativa, il nominato difensore di fiducia del ricorrente ha lamentato la violazione di legge processuale, per l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore nominato di fiducia.
Il ricorso, per un diverso motivo pure rilevabile di ufficio, è stato accolto dalla Suprema Corte che ha così avuto modo di evidenziare, a mente dell’articolo 666 comma 3 c.p.p. in combinato disposto con l’articolo 678 c.p.p., l’erroneità della procedura seguita dal Tribunale di Sorveglianza nel ritenere che la nomina fiduciaria effettuata nel procedimento di cognizione si estendesse al procedimento per la revoca della misura alternativa e, stante l’assenza di un nominato difensore di fiducia, nel non avere provveduto alla nomina di un difensore di ufficio all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza di sospensione provvisoria della misura alternativa con la conseguenza che l’avviso di fissazione dell’udienza non e stato notificato ad alcun difensore onerato della sua difesa, cosi che non si è presentato alcun difensore legittimato ad assisterlo.
Quest’ultima omissione a giudizio della Suprema Corte ha configurato una nullità assoluta del procedimento, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., avendo provocato l’assenza del difensore dell’interessato, cioè il difensore che avrebbe dovuto essere nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., ed avvisato della fissazione dell’udienza.
Sez. 1, Sentenza n. 34171 del 02/07/2024 Cc. (dep. 10/09/2024)
potrebbero interessarti…
Gli approfondimenti…
News dalle Sezioni Unite
…entra
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui