3314738874 ---/--- camerapenalelocri@pec.it direttivo@camerapenaledilocri.it

In tema di condizioni di procedibilità, la manifestazione di volontà punitiva che deve necessariamente connotare la querela non richiede formule particolari, ma l’intento di querelare non può essere implicitamente desunto dalla costituzione di parte civile della parte lesa, intervenuta oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela, nel caso in cui l’atto di denuncia dalla stessa proposto difetti dell’istanza di punizione.

A cura di Marco Latella (Avvocato del foro di Locri e componente del comitato di redazione della Camera Penale di Locri)

La Quarta Sezione, con la pronuncia in esame, è intervenuta in tema di condizioni di procedibilità occupandosi, specificamente, della quaestio iuris afferente la mancanza, nel corpo dell’atto di denuncia, della manifestazione della volontà punitiva e le conseguenze derivanti da una costituzione di parte civile intervenuta ben oltre il termine previsto per il corretto esercizio del diritto di querela.

Nel caso di specie, il Tribunale di Catania confermava la sentenza emessa dal locale Giudice di pace che aveva condannato l’imputata alla pena di euro 400,00 di multa oltre al risarcimento dei danni

in favore della costituita parte civile.

Ciò posto, entrambi i giudici avevano agevolmente risolto il “problema” della procedibilità sottolineando come la condotta della persona offesa (ossia il fatto di essersi recata immediatamente a denunciare il fatto) e l’intervenuta costituzione di parte civile costituissero elementi idonei a ritenere correttamente sussistente la c.d. “manifestazione di volontà punitiva” nonostante l’assenza, nell’atto di denuncia, dell’istanza di punizione.

L’imputata, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per Cassazione dolendosi del fatto che la denuncia della p.o. contenesse unicamente la semplice descrizione del fatto senza “alcuna manifestazione di volontà querelatoria” mancando, di conseguenza, ab origine una condizione di procedibilità del reato che non poteva essere implicitamente desunta dalla successiva costituzione di parte civile.

La Quarta sezione, investita del gravame, lo ha reputato fondato.

La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato come a fini del corretto esercizio del diritto di querela (nei termini normativamente previsti) non sia richiesta una “esplicita manifestazione di volontà di punizione” attraverso “l’adozione di formule sacramentali” (cfr. Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C., Rv. 280627 – 01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 – 01) dal momento che la volontà punitiva “può essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno interpretati alla luce del favor

querelae”.

Ciò posto, devesi rilevare come, nel caso di specie, il fatto che la persona offesa si sia recata (pochi giorni dopo il fatto occorsole) presso la sede della polizia municipale al fine di sporgere una semplice denuncia – avente quale oggetto la mera esplicazione dei fatti avvenuti – non ha permesso di qualificare l’atto in questione come querela.

La giustificazione di natura giuridica del dato superiormente esposto è motivata dal fatto che “la denuncia – e cioè la comunicazione all’autorità dell’avvenuta consumazione di un fatto di reato – non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela, ove quest’ultimo non contenga l’univoca manifestazione, da parte del soggetto legittimato, della volontà di chiedere la punizione del colpevole, atteso che proprio in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia” (cfr. Sez. fer., n. 36001 del 02/08/2012, Pace, 253275 – 01).

Pertanto, secondo la Quarta sezione, la volontà punitiva deve essere chiara ed inequivocabile anche in caso di mancato utilizzo di formule sacramentali poiché “la volontà di perseguire il responsabile del reato non può essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia allorché il tenore di quest’ultima risulti del tutto privo di indicazioni al riguardo, anche per il principio generale, vigente in materia penale, in dubio pro reo” (cfr. Sez. 4, n. 1964 del 19/12/2023, dep. 2024, Er Rachdi, non mass.; Sez. 4, n. 7532 del 5/12/2018, Farago, non mass.; Sez. 3, n. 1390 del 21/03/1996, Fiorentino, Rv. 205432 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Chiarenza, Rv. 263102 – 01).

In tal senso, devesi evidenziare il tenore letterale della norma contenuta nell’art. 529, comma 2, c.p.p. secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità risulti insufficiente o contradditoria. Analogamente, secondo la Suprema Corte, non è possibile procedere a una “forzatura” interpretativa della norma contenuta nell’art. 336 c.p.p. poiché la “dichiarazione”, richiamata dalla predetta norma, non può essere oggetto di “un’attività ermeneutica [da parte del giudice] volta a ricavare aliunde la volontà di perseguire il responsabile del reato”.

Di conseguenza, sulla scorta di tali considerazioni, la Quarta sezione ha annullato senza rinvio l’impugnata sentenza “perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela”.

 

Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 36127 del 25/06/2024 Ud. (dep. 27/09/2024) 

potrebbero interessarti…

il blog della camera penale di locri

Gli approfondimenti…

Misure di prevenzione

separazione delle carriere

Indagini e Investigazioni scientifiche

separazione delle carriere

Diritto penale militare

separazione delle carriere

E-learning

separazione delle carriere

Comunicati

separazione delle carriere

Eventi

eventi della camera penale di locri

Iniziative

separazione delle carriere

Moduli

separazione delle carriere

La nostra Storia

separazione delle carriere

News dalle Sezioni Unite

…entra

news dalle sezioni unite

Iscriviti alla Newsletter della Camera Penale di Locri. Per rimanere sempre aggiornato.

La nostra Newsletter invierà solo articoli inerenti il Diritto e tutte le novità del settore. Non invieremo pubblicità. Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Iscrivendoti alla nostra Newsletter  acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui