QUALCOSA SI MUOVE!
È (finalmente!) stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto – in attuazione del comma 7 dell’art. 87 Dlgs 150/2022 – il Decreto 123/2024, recante il Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico che entrerà in vigore il 13 settembre prossimo.
Tale Decreto stabilisce le regole tecniche del processo penale telematico della Giustizia Militare, disciplinando anche il periodo transitorio e la sperimentazione effettuata durante lo stesso ed introduce, all’art. 3, il Sistema Informativo della Giustizia Militare (SIGMIL) che gestirà con modalità informatiche, in ogni fase, stato e grado del giudizio penale militare, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento penale, i registri in uso all’ufficio, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l’estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni degli uffici giudiziari militari, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente o comunque connessa al processo penale telematico.
– Il commento di Domenico Albanese – penalista del Foro di Locri
Il tutto, nel pieno rispetto del codice di procedura penale, dei codici penali militari di pace e di guerra, del codice dell’ordinamento militare, delle altre leggi processuali penali.
Nessuna novità sostanziale, parrebbe, rispetto alle regole del processo telematico operanti nella giustizia ordinaria.
Il Regolamento prevede, altresì, le modalità di formazione del documento informatico con riferimento agli atti dei magistrati militari, del personale informatico, della P.G., dei soggetti abilitati esterni e del difensore.
Uno degli aspetti più importanti è certamente quello relativo al deposito degli atti, rispetto al quale l’art. 20 dispone che il deposito degli atti avverrà con modalità telematiche, in ossequio all’art. 111 bis c.p.p., previa attestazione della piena operatività del SIGMIL, che dovrebbe intervenire con Decreto entro il 31 dicembre 2025 oppure in un momento successivo ma prossimo a tale data.
In attesa, dunque, della piena operatività del Sistema Informatico, la disciplina transitoria – applicabile dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto e fino alla piena operatività del SIGMIL – comporterà il deposito degli atti mediante invio tramite posta elettronica certificata, effettuato nel rispetto delle disposizioni della normazione primaria (art. 21).
In più, presso gli uffici giudiziari, nel periodo transitorio, verrà ancora tenuto il fascicolo cartaceo nel quale il personale amministrativo inserirà copia analogica di quanto depositato, in formato digitale, attraverso la posta elettronica certificata.
Il Decreto prevede comunque (art. 20, comma 5), la possibilità che il SIGMIL operi in via sperimentale presso gli uffici giudiziari militari appositamente individuati da Decreto ex art. 24 sulla base della competenza del personale e dell’idoneità dei mezzi informatici.
Una riforma, com’è agevole desumere, modellata sulla falsariga di quella prevista per la Giustizia Ordinaria, dunque sotto tale aspetto priva di novità di rilievo.
Ma senza voler ripercorrere gli obiettivi e le finalità perseguiti dal legislatore attraverso la riforma del sistema giudiziario con l’introduzione del processo penale telematico, né sottolinearne, ancora una volta, l’importanza, non si può non accogliere, tuttavia, con ottimismo l’entrata in vigore del presente Decreto (con conseguente operatività del processo telematico anche nella Giustizia Militare) e auspicare che l’estensione della riforma del processo telematico nell’ambito della Giustizia Militare sia il viatico per ulteriori interventi legislativi volti a svecchiare alcuni aspetti del processo penale militare e, soprattutto, chiarirne i rapporti ed i confini con quello ordinario, non ultimo in ordine ai profili afferenti il tema della giurisdizione.
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