In forza della disciplina introdotta dal d.lg. nr.150 del 2022 che ha previsto l’art. 420 quater c.p.p. nell’attuale formulazione, qualora l’imputato sia appellante interviene l’art. 598 ter, comma 1 c.p.p., per il quale, in caso di regolarità delle notificazioni, lo stesso imputato non presente all’udienza di cui agli artt 599 e 602 c.p.p. è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’art. 420 bis c.p.p.
La Corte di appello, pronunciandosi in sede di rinvio, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale, assolveva il ricorrente da talune imputazioni, per altre dichiarava l’intervenuta prescrizioni e nel resto confermava l’impugnata sentenza.
Avverso la decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione lamentando, per qual che qui interessa, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente la Corte di appello non avrebbe considerato le note scritte difensive con le quali aveva sottolineato la dichiarazione di irreperibilità dell’imputato, di cui al decreto della Corte d’appello; in forza di ciò, la stessa Corte avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen.;
Con la sentenza in commento la Suprema Corte, ha ritenuto che l’applicazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen. in grado di appello, nel caso di specie, non è, ex lege, possibile.
Chiarisce in primis che la norma stessa, per come radicalmente modificata dal d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto nell’ordinamento l’innovativa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, che il giudice dell’udienza preliminare pronuncia se questi non è presente e fuori dei casi previsti dai precedenti articoli 420-bis (assenza dell’imputato) e 420-ter (impedimento a comparire dell’imputato o del difensore); ebbene, afferma la Suprema Corte, la stessa disposizione non è riferibile al caso di specie, sotto plurimi e decisivi profili, così che il silenzio tenuto sul punto dalla sentenza impugnata non può essere censurato.
Afferma, la Suprema Corte che la norma presuppone che l’imputato non abbia mai avuto alcuna informazione circa la pendenza del processo medesimo- ossia di un giudizio instaurato a carico di un soggetto con riferimento ad una condotta di reato- solo così giustificandosi, per un verso, l’emissione di una sentenza di non doversi procedere e, per altro verso, il carattere inappellabile della stessa decisione.
Se questa, dunque, è la ratio della previsione e della sua intera disciplina, fondata sul binomio conoscenza del processo/effettività del diritto di difesa di cui all’art. 6, par. 3, CEDU, ecco allora che l’art. 420-quater cod. proc. pen. non può trovare applicazione nel diverso caso in cui il difetto di conoscenza riguardi l’esistenza non di un processo, ossia dell’intrapresa celebrazione di un primo giudizio in esito alle indagini, ma soltanto di una fase o di un grado del processo stesso, la cui pendenza, comunque, sia conosciuta dall’imputato; diversamente, infatti, risulterebbe un’irragionevole equiparazione – anche quanto ad effetti processuali – tra due situazioni di fatto evidentemente diverse.
Nel caso di specie, dalla sequela di atti visionati legittimamente dalla Suprema Corte attestavano in modo non controvertibile, che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza della pendenza del processo, ossia del giudizio di primo grado, così come del giudizio di appello e del primo giudizio di legittimità che era presente nel corso del giudizio di primo grado; conferito mandato per l’impugnazione della sentenza di primo grado per come emergente dagli atti processuali visionati dalla corte- ma anche l’applicazione della norma citata risultava inapplicabile nella fase del giudizio di appello.
La Suprema Corte chiarisce poi altri due aspetti inerenti l’applicazione dell’articolo 420 quater c.p.p.
Il primo: Ritiene la Suprema Corte che risultando l’articolo 420 quater c.p.p. dettato in tema di udienza preliminare, è in quella prima fase processuale, a mente dell’articolo nell’art. 484 comma 3 c.p.p. che il giudice è tenuto a verificare se l’imputato deve essere dichiarato assente, se è legittimamente impedito a comparire e se ha avuto effettiva conoscenza del processo, al fine di evitare che il giudizio si instauri con un evidente vizio che potrebbe minarne la tenuta fino alla sede di legittimità.
Che un accertamento di tal genere debba essere eseguito a processo appena intrapreso, troverebbe poi conferma nell’art. 484 comma 3 c.p.p. in tema di atti introduttivi del dibattimento, nel quale si prevede che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies”; solo la mancata celebrazione dell’udienza preliminare, pertanto, giustifica l’applicazione della norma in sede dibattimentale.
Afferma ancora la Corte, l’art. 554 bis comma e c.p.p., stabilisce – per il giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, dunque ancora in assenza di udienza preliminare – che, il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
Se l’imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.
Il secondo: In forza della disciplina introdotta dallo stesso d.lgs. nr. 150 del 2022, che ha previsto l’art. 420-quater nell’attuale formulazione, infatti, qualora l’imputato sia appellante interviene l’art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen., per il quale, in caso di regolarità delle notificazioni, lo stesso imputato non presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’articolo 420-bis.
In conclusione ritiene la Suprema Corte che per espressa previsione normativa nel giudizio di appello non è comunque prevista la pronuncia della sentenza in questione, in quanto – presupposta la conoscenza della pendenza del processo, già accertata in udienza preliminare o, qualora non celebrata, negli atti introduttivi del giudizio di primo grado – l’imputato non presente è sempre giudicato in assenza (se appellante ed in presenza di regolare notifica del decreto di citazione), oppure il processo viene sospeso e vengono ordinate le ricerche dell’imputato (se non appellante ed in mancanza delle condizioni per procedere in assenza ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen.).
Cass.Pen. sez. III, ud. 31.01.2024 nr. 9705
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui