In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all’osservanza della disposizione violata.
La Suprema Corte si è occupata, con la sentenza in esame, della quaestio iuris afferente la configurabilità di una causa di nullità della sentenza emessa – in caso di giudizio c.d. “cartolare” – dal giudice di secondo grado stante l’omessa comunicazione al difensore delle conclusioni della Procura Generale poiché inesistenti.
Nel caso di specie, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova, dichiarava la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di tentata estorsione e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni 1, giorni 20 di reclusione ed euro 265,55 di multa.
Nel corso del relativo giudizio di appello, svoltosi in modalità “cartolare”, le conclusioni della Procura Generale non venivano notificate al difensore non essendo mai state redatte.
Ciò posto, una volta emessa la relativa sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione lamentando la inosservanza delle norme processuali con riferimento all’art. 23-bis, comma 2, d.l. 137/2020 in relazione agli artt. 180 e 178 c.p.p. eccependo, conseguentemente, la nullità della sentenza stante l’avvenuta configurazione di una nullità di ordine generale.
Inoltre, il ricorrente si doleva della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza essendo la Corte di appello incorsa in un evidente travisamento avendo affermato che entrambe le parti avevano trasmesso conclusioni scritte in realtà inesistenti.
La Seconda Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’atto di gravame, dichiarava inammissibile il ricorso evidenziando che, nel caso di specie, non è ravvisabile la nullità della gravata sentenza posto che “nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio che, secondo alcuni, è deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (cfr., Sez. 6 – , n. 1107 del 06/12/2022, S., Rv. 284164 – 01; Sez. 6 – , n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 – 02; altri hanno, invero, sostenuto che, pur trattandosi di nullità a regime intermedio, essa possa essere dedotta tempestivamente con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 2 – , n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 – 01; Sez. 5 – , n. 34790 del 16/09/2022, D’Incalzi, Rv. 283901 – 01, secondo cui si tratterebbe di una nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; conf., ancora, Sez. 5 – , n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532 – 01)”.
Orbene, nel caso in esame, la Suprema Corte ha dato atto della inesistenza delle conclusioni della Procura Generale nel procedimento “cartolare” celebratosi davanti alla Corte di appello di Genova.
Ciò posto, la Seconda Sezione, pur rilevando la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale nella subiecta materia, ha rappresentato che:
- secondo un primo orientamento “la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall’art. 23-bis, comma 2, DL 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (cfr., in tal senso, Sez. 1 – , n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 – 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 34565 del 18.5.2023, Ali Mohamed; Sez. 7, n. 33182 del 10.7.2023, Gammardella; Sez. 6, n. 31798 del 13.4.2023, D’Ippolito; Sez. 2, n. 26185 del 25.5.2023, Megaro)”;
- secondo un altro orientamento “la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni previste da detta norma integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ma non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175; Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 28728 del 17/06/2022, Camara, non mass.)”.
Pertanto, pur volendo accedere all’orientamento da ultimo indicato, ci si troverebbe di fronte a una nullità determinata dalla violazione delle disposizioni riguardanti la partecipazione della parte pubblica.
La ridetta nullità sarebbe a regime intermedio e, in applicazione della norma contenuta nell’art. 182, comma 1, c.p.p., non sarebbe eccepibile da chi non abbia “interesse all’osservanza della disposizione violata” (cfr., Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175).
Di tal che, la mancata formulazione delle relative conclusioni da parte della Procura Generale non permette alla difesa di eccepire la nullità dell’impugnata sentenza stante la carenza di interesse in ordine alla osservanza della disposizione normativa violata.
Sez. 2, Sentenza n. 44017 del 19/09/2023 Ud. (dep. 02/11/2023) Rv. 285346-01
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