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La modifica del regime di procedibilità, con l’introduzione della necessità della querela, non osti al riconoscimento della sussistenza della volontà di punire quando la stessa, sia già stata espressa dall’offeso con la costituzione di parte civile o con una querela, apparentemente “tardiva”, ma invero proposta quando non condizionava la procedibilità.

Il tribunale del riesame, nel rigettare la richiesta del P.M. di  sequestro  preventivo in relazione ad una truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 7,  reato che, dopo la novella del D.Lgs nr. 150 del 2022 art. 85, era procedibile a querela, rilevava che quest’ultima non era stata presentata entro il termine previsto dalla novella legislativa, aggiungendo che la querela proposta tardivamente quando il reato era procedibile ex officio non poteva rilevare ai fini della procedibilità.

Il P.M. impugnando l’ordinanza reiettiva rilevava che la manifestazione di volontà punitiva, sebbene espressa attraverso una querela “tardiva” con riguardo alla normativa vigente all’epoca in cui il reato era procedibile d’ufficio, avrebbe dovuto essere valorizzata al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, considerato che la querela risultava proposta, seppur tardivamente, quando la condizione di procedibilità non era richiesta, ha ritenuto che tale espressione di volontà, deve essere valorizzata al fine di ritenere sussistente la condizione di procedibilità.

Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza, maggioritaria, che  ai fini della rilevazione della condizione di procedibilità, valorizza la volontà punitiva espressa, anche in modo irregolare, dunque tardivo, prima delle modifiche del regime di procedibilità a querela.

In pratica la sentenza ha valorizzato la volontà punitiva dell’offeso, affermando, in linea con la giurisprudenza, che la sussistenza della voluntas puniendi da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae.

 

Cass.pen.sez. II, ud. 10.11.2023(dep.19.12.2023)nr.50672.  

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