3314738874 ---/--- camerapenalelocri@pec.it direttivo@camerapenaledilocri.it

La Seconda Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d’impugnazione, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, sicché ciò non contrasta con la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost.

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, si è pronunciata sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta avverso la sentenza emessa, ai sensi della norma contenuta nell’art. 420 quater c.p.p., dal Tribunale per i Minorenni di Torino con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione al reato ascrittole “per mancata conoscenza della pendenza del processo”.

Il ricorrente lamentava la illogicità e la contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza avendo il giudice dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata, ex art. 420 quater c.p.p., in carenza dei presupposti normativamente previsti atteso che l’imputata – avendo chiesto il giudizio abbreviato e formulato richiesta di ammissione all’istituto della c.d. “messa alla prova” – avrebbe avuto piena conoscenza del procedimento.

Ciò posto, il Supremo Collegio dichiarava inammissibile il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.

La Corte, preliminarmente, si è soffermata sulla natura della sentenza di non doversi procedere di cui all’art. 420 quater c.p.p. e sul tenore letterale della norma contenuta nel ridetto articolo a seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia”.

Orbene, secondo la Suprema Corte, la sentenza, emessa ex art. 420 quater c.p.p., non è impugnabile e parimente non ricorribile per Cassazione.

In tal senso, devesi rilevare:

  • che il comma 2 della norma contenuta nell’art. 420 quater c.p.p. “indica i requisiti essenziali della sentenza”;
  • che il comma 3 della ridetta norma specifica “che fino a quando per tutti i reati contestati, non è superato il termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 159 c.p. (e cioé il doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157 c.p.), la persona dovrà continuare ad essere ricercata e, nel caso in cui sia rintracciata, è prevista la notifica della sentenza di non doversi procedere la quale contiene anche l’indicazione del giorno e del luogo in cui si terra l’udienza in prosecuzione, con avviso che, nel caso in cui l’imputato non compaia, si procederà in sua assenza (co. 4)”;
  • che il comma 6 prevede che “decorso il termine di cui al comma 3, la sentenza non sarà più revocabile”;
  • che il comma 7 dispone che “In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6”.

Infine, la norma contenuta nell’art. 420 quinquies prevede la possibilità di assumere prove non rinviabili da parte del giudice, su richiesta di parte, durante il periodo in cui siano in corso di svolgimento le ricerche della persona destinataria della ridetta sentenza, mentre la norma contenuta nell’art. 420 sexies c.p.p. sancisce che, in caso di rintracciamento della persona destinataria del provvedimento giurisdizionale, la p.g. procede alla notifica della sentenza e dei relativi avvisi dell’udienza in prosecuzione e il giudice, con apposito decreto, revoca la sentenza.

La natura assolutamente innovativa della sentenza emessa ex art. 420 quater c.p.p. si fonda sul fatto che tale pronunciamento non contiene alcun accertamento di merito, contiene (unicamente) disposizioni concernenti la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è pronunciata, fissa il termine (delle ricerche) e contiene anche la vocatio in iudicum.

Di tal che, tale sentenza è equiparabile a “un atto di impulso processuale come tale insuscettibile di passare in giudicato”.

Pertanto, fino a quando non sarà spirato il termine previsto dalla norma contenuta nell’art. 420 quater, comma 3, c.p. in relazione al provvedimento emesso, sarà possibile procedere alla revoca del medesimo e svolgere atti urgenti.

Inoltre, le “misure cautelari (personali o reali) adottate, (non) perdono efficacia (come invece previsto per l’ipotesi di sentenza di non doversi procedere “ordinaria” ex art. 300 c.p.p.)”.

Di conseguenza, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, tale sentenza (essendo revocabile) non può essere oggetto di ricorso per Cassazione.

Tale ragionamento non si pone in contrasto con quanto previsto dal comma 7 dell’art. 111 Cost. e si pone, anzi, in linea con quanto sancito della Sezioni Unite con la sentenza n. 25080 del 28/05/2003.

La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato “pur essendo formalmente una sentenza, esula dalla ricorribilità ai sensi dell’art. 111 Cost., co. 7, Cost., sul rilievo che essa ha una natura sostanzialmente interlocutoria”.

Ciò posto, nella fattispecie, la Suprema Corte, dopo aver rimarcato la inammissibilità del ricorso, sottolinea che il rimedio “interno” alla erronea dichiarazione di assenza è quello di richiedere la revoca della sentenza, emessa ex art. 420 quater c.p.p., davanti al giudice che l’ha resa fornendo la prova che l’imputato era, fin dall’inizio, a conoscenza del processo.

In casi consimili, il giudice dovrà procedere alla revoca della ridetta sentenza in assenza dei presupposti legittimanti l’emissione del provvedimento giurisdizionale.

 

 

Cass. Pen., Sez. II, sent. 50426, dep. 18.12.2023

scarica la sentenza

Iscriviti alla Newsletter della Camera Penale di Locri. Per rimanere sempre aggiornato.

La nostra Newsletter invierà solo articoli inerenti il Diritto e tutte le novità del settore. Non invieremo pubblicità. Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

Iscrivendoti alla nostra Newsletter  acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Concessione del consenso per ricevere esclusivamente approfondimenti di interesse giuridico. Per ulteriori informazioni, clicca qui