La Corte Suprema ha ritenuto che anche il prendere in prestito una vettura poi risultata rubata integra la condotta di ricettazione nel momento in cui è accertata la consapevolezza da parte dell’agente della illecita provenienza del bene.
Con la sentenza in oggetto, ha specificato che il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa e che il profitto, il cui conseguimento integra solo il dolo specifico del reato di ricettazione non incide sulla materialità del fatto, può avere anche natura non patrimoniale; soprattutto, secondo la Corte, non rilevano, ai fini della sussistenza del reato, la ragione per la quale l’autore del fatto si sia determinato a ricevere la cosa proveniente da delitto, l’ingiustizia del profitto o l’effettivo suo conseguimento.
Cass. pen., sez. II, ud. 17 novembre 2023 (dep. 15 dicembre 2023), n. 49987.
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