Il reato di disobbedienza di cui all’art. 173 del c.p.m.p., è inserito, al pari degli altri illeciti contro la disciplina militare, nel titolo III del libro II del c.p.m.p. Tale articolo prevede la punizione per il militare che rifiuti, ometta o ritardi di obbedire ad un ordine impartitogli da un superiore, ordine attinente al servizio od alla disciplina.
Ciò vuol dire che l’ordine deve essere un comando preciso e specificato nei suoi singoli elementi, proveniente da un superiore e destinato ad un inferiore, in modo da non lasciare adito ad interpretazioni od altro. Giova qui porre rilievo all’ art. 727 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare ( TUROM) di cui al D.P.R. 90/2010 dove si prevede appunto che «gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dal Codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve». In altri termini, un ordine privo del requisito della specificità, come ad esempio una semplice istruzione, non può integrare il reato qui esaminato bensì, se ve ne saranno gli estremi, un illecito disciplinare.
E’ un reato non punibile a titolo di colpa per il quale, quindi, è richiesto quale elemento soggettivo il dolo. Su questo ultimo aspetto è utile considerare la posizione della Giurisprudenza. Quanto all’elemento psicologico del reato, si e’ affermato: “se e vero che il reato di cui all’art. 173 c.p.m.p., è connotato da dolo generico consistente nella consapevole volontà di rifiutarsi di obbedire ad un ordine, attinente al servizio, impartito dal superiore (Sez. 1, n.735 del 02.12.1997, Sartori rv. 209447), è pur vero che deve apparire oggettivamente che si tratti di ordine attinente al servizio, in relazione a tutti gli elementi circostanziali, di tal che siffatta coscienza e volontà diretta al rifiuto si appalesi essersi formata nella piena consapevolezza della ribellione funzionale che – per costituire reato – deve caratterizzare il rifiuto. Se, dunque, rimane fermo il principio secondo cui il motivo individuale della singola disobbedienza è in generale, irrilevante nel reato in esame, e’ però ineludibile che sussista la ragionevole percezione in capo al soggetto agente dell’ordine impartito dal superiore con attinenza al servizio” (sent. 798 del 13.06.2014; Racc. Gen. Corte Cass. n. 28232/14).
Particolarmente importante nella disamina di tale reato militare è l’art.. 1349 comma 1 del COM il quale sancisce che «gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità del servizio e non eccedere i compiti d’istituto». Il comma recepisce, senza alcuna modifica, l’art. 4, quarto comma, della Legge 382/1978. Importantissimo poi l’art.. 729 del TUROM ( DPR 90/2010) che prevede che:
1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:
a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;
b) obbedire all’ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;
c) far presente, se sussiste, l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.
- Il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed e’ tenuto ad eseguirlo se l’ordine e’ confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale e’ impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine ed informare al più presto i superiori.
Attenzione quindi, nel caso di un ordine ritenuto non conforme alle norme vigenti si DEVE rappresentare il dubbio al superiore che potrà reiterare o meno l’ordine medesimo. Se l’ordine ritenuto illegittimo viene confermato deve essere eseguito pena la configurabilità del reato di disobbedienza. Invece, in caso di ordine manifestamente rivolto contro lo Stato o la cui esecuzione comporti ipotesi di reato il militare inferiore non deve eseguirlo informando immediatamente un superiore, perché correrà il rischio di rispondere del reato in concorso con chi ha dato l’ordine , tranne che possano profilarsi gli estremi dell’errore in fatto od in diritto. Di seguito alcune utili e recenti sentenze in tema di disobbedienza legati alla sussistenza dello stato di servizio condizione essenziale per la configurabilità del reato in esame come può evincersi da quanto segue: ” Ai fini della configurazione del reato di disobbedienza militare punito ai sensi dell’art. 173 cod. pen. mil. pace si considera in servizio il sottoufficiale anche se collocato in aspettativa, ma non se sospeso dall’impiego”. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell’imputato per l’inottemperanza, nel periodo in cui era stato collocato in aspettativa per motivi di salute, all’ordine di sgombero del locale occupato durante il servizio dagli effetti personali; mentre ha annullato la condanna del medesimo sottoufficiale per le condotte di disobbedienza poste in essere nel periodo in cui era stato sospeso precauzionalmente dal servizio ai sensi dell’art. 916 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). (Annulla in parte senza rinvio, App.Mil. Roma, 15/12/2015) Cass. pen. Sez. I, 13/09/2016, n. 51398 (rv. 268840) Integra il reato di disobbedienza di cui all’art. 173, cod. pen. mil. pace il rifiuto – opposto da un militare presente in caserma ma temporaneamente esonerato dal servizio attivo, a causa del certificato medico prodotto dopo il rigetto della sua domanda di licenza – di obbedire all’ordine impartitogli dal superiore gerarchico di presentarsi in infermeria per sottoporsi a visita, atteso che detto ordine è funzionale alle esigenze d’ufficio connesse alla doverosa verifica della legittimità del suo esonero dalle attività di servizio per ragioni di salute. (Rigetta, App.Mil. Roma, 28/05/2014) Cass. pen. Sez. I, 03/03/2015, n. 30724 (rv. 264487). Quest’ultima è molto interessante perché conferma un principio già sancito dalla Corte di legittimità secondo cui se il militare si trova in convalescenza e l’ordine non è funzionale a tale stato non potrà rispondere di disobbedienza. Infatti : ” Un accertato stato di convalescenza dell’inferiore costituisce causa di esonero dall’ottemperanza ad un ordine avente ad oggetto condotta estranea a quella richiesta in ragione dello stato di convalescenza” Cass. Pen. Sezione. 1° n. 1271/2005.
Merita menzione anche una recente sentenza della Suprema Corte in ordine al requisito dell’attinenza al servizio dell’ordine, elemento necessario per la configurabilità del reato qui in disamina.
In seguito al ricorso proposto dalla difesa è stata annullata senza rinvio una sentenza della Corte Militare di Appello che confermava la condanna in primo grado di un militare che si rifiutava di sottoscrivere per presa visione il verbale di riunione della Commissione di disciplina. In tal caso, La Suprema Corte ha ritenuto che: ” Non integra il reato di disobbedienza di cui all’art. 173 del codice penale militare di pace il rifiuto del militare di sottoscrivere, per presa visione, il verbale di riunione della commissione di disciplina e l’avviso di conclusione del procedimento attestanti l’inflizione a suo carico della sanzione della consegna, in quanto, prescrivendo l’art. 1398, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che al trasgressore sia comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio con la motivazione, l’ordine del superiore gerarchico di sottoscrivere i predetti documenti non è funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina, alla stregua dell’interpretazione dell’art. 173 cit. contenuta nella sentenza della Cost. n. 39 del 2011, bensì soltanto alla formazione di un atto avente mera natura endoprocedimentale (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/11/2017, n. 1522 ) “
Termina qui questa breve disamina del reato di disobbedienza che richiederebbe ben più tempo per spiegarne altri profili, essendoci limitati oggi a delinearne solo quelli essenziali.
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Avv. Christian Petrina – penalista – Foro di Catania
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