In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l’imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l’imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell’erario. (In motivazione la Corte ha precisato che il difensore della parte civile potrà ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).
Cassazione penale sez. V, 22/09/2020, n.33103