In tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore per i procedimenti incidentali “de libertate” spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l’attività difensiva da remunerare, non rilevando in senso contrario la disposizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che attiene unicamente al tempo della liquidazione, senza incidere sull’individuazione del giudice chiamato a provvedervi.
Cassazione penale sez. I, 11/06/2018, n.35220