Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effetto sospensivo rispetto al processo, in ragione dell’applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all’art. 30, comma 3, cod. proc. pen.
—
Il Tribunale di Pistoia, ritenendo di dover respingere l’eccezione di incompetenza territoriale, ha trasmesso gli atti, ai sensi dell’art. 24 bis cpp, alla Corte di Cassazione e, con successivo provvedimento, ha fissato una nuova udienza per la trattazione del processo.
Avverso quest’ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato segnalando che l’ordinanza è del tutto irrituale e resa con procedura non prevista dal codice di rito, ovvero fuori udienza e inaudita altera parte ma, per altro verso, quando ormai il giudice si era spogliato del processo ed era perciò̀ privo di potere giurisdizionale; rilevando che nella categoria, non tipizzata, degli atti “abnormi” rientra senz’altro quello che costituisce esercizio di un potere non attribuito al giudice che lo ha adottato ovvero deviazione dallo scopo tipico del modello legale. Considerazioni condivise dal Procuratore Generale che con la requisitoria scritta aveva chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento ricorso trattandosi effettivamente di una ordinanza abnorme emessa inaudita altera parte e in aperta contraddizione con il precedente provvedimento di rimessione alla Corte per la decisione sulla competenza, in tal modo adottando un provvedimento avulso dal sistema processuale e tale da determinare un’oggettiva situazione di incertezza sul corretto andamento del giudizio.
La Corte, dopo aver ricordato le plurime riflessioni e progressive puntualizzazioni sul tema dell’abnormità, ha respinto il ricorso statuendo che, non essendo prevista la sospensione del procedimento, non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice, dopo aver sollecitato l’intervento della Corte, disponga ex officio e fuori udienza la prosecuzione del giudizio innanzi a sé.
Ed in particolare la Corte rileva innanzitutto che il decreto non poteva ritenersi “abnorme” per il fatto di essere stato adottato inaudita altera parte trattandosi di un provvedimento di mero impulso processuale – privo di valenza e contenuto decisori – destinato a risolversi nella comparizione delle parti di fronte al giudice e nella pienezza del contraddittorio. Per altro verso, esclusa la abnormità dal punto di vista strutturale, è proprio questa funzione di impulso alla prosecuzione del processo che consente di escluderla anche sotto il profilo funzionale, ovvero del prodursi di una situazione di irrimediabile ed insuperabile “stasi” processuale ovvero, ancora, di una indebita regressione del processo. Né, per altro verso, si può ritenere che ricorra una ipotesi di “abnormità” per “difetto del potere giurisdizionale” del giudice che, nel rimettere la questione di competenza alla S.C., abbia in tal modo perso la possibilità di provvedere sul processo in corso. Da questo angolo di visuale le Sez. UU Toni (SS.UU. n. 25957 del 26/03/2009) – sempre nello sforzo di definire e puntualizzare l’area dell’abnormità ricorribile per cassazione nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale – hanno spiegato che il fenomeno processuale dovrebbe essere ricondotto ad unità e caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge; hanno osservato che l’abnormità strutturale è tuttavia riconoscibile soltanto nel caso “… di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)“.
Il provvedimento ricorso non poteva ritenersi adottato in “carenza di potere” sotto alcun profilo. Ed invero il nuovo art. 24 bis cpp (introdotto dall’art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2022) predispone uno strumento per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza e, in particolare, consente al giudice, chiamato a decidere una questione di competenza per territorio, di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativa decisione alla Corte di cassazione.
Si tratta, come è stato sottolineato, di un meccanismo funzionale a pervenire ad una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale ovviando al rischio che si proceda alla celebrazione di processi, anche in più̀ gradi di giudizio, rivelatasi tuttavia ed all’esito inutile perché́ avvenuta di fronte a giudice non competente per territorio; si è voluto, in definitiva, incidere sulla possibilità̀ di riproporre, attraverso gli ordinari rimedi di impugnazione, e nei vari gradi di giudizio di merito e di legittimità̀, la questione relativa alla competenza per territorio, in tal modo caratterizzando il processo in corso da una decisione stabile e definitiva o, per meglio dire, da una preclusione processuale coerente con i principi di ragionevole durata del processo.
Come è stato osservato dai primi commentatori, la disciplina processuale del rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale, di nuovo conio, è stata delineata sul modello di quella, già vigente, per la proposizione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione e di competenza contemplata agli artt. 30 e 32 cod. proc. pen..
Ed è appena il caso di ricordare che l’art. 30, comma 2, cod. proc. pen., in particolare, stabilisce che “… l’ordinanza e la denuncia prevista dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui processi in corso“, disposizione, questa, che deve ritenersi senz’altro estensibile al rinvio pregiudiziale anche indipendentemente dalle modalità̀, più o meno “rituali” (cfr., sul punto, Sez. 1 n. 20612 del 12/04/2023, in cui la Corte ha chiarito che, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi) o della prognosi preliminare con cui la questione è stata rimessa e che, nel caso di specie, è stato lo stesso giudice remittente a giudicare infausta.
Corte Cass. Sez. II, ud. 18 luglio 2023 n. 36768