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L’omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l’effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie.

La difesa dell’imputato aveva eccepito la mancata trasmissione da parte della Corte di appello di taluni atti del procedimento penale espressamente richiamati, ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.p., nell’elenco contenuto nell’ultima pagina del ricorso per cassazione; ed invero, in vista della celebrazione dell’udienza in sede di legittimità, i difensori del ricorrente hanno rilevato che solo alcuni degli atti indicati nel predetto elenco erano stati trasmessi alla Corte di cassazione, mentre altri, puntualmente indicati, non sono stati inviati.

La Corte, nel respingere l’eccezione preliminare, ha precisato che l’incompleta trasmissione degli atti indicati in calce al ricorso non integra alcun profilo di nullità, né tantomeno giustifichi l’esigenza di un rinvio dell’udienza al fine di sollecitare l’acquisizione degli atti mancanti.

Ed invero l’art. 165 bis disp. att. c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 11 del 2018 e rubricato “adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione“, prevede al comma due che “nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); della loro mancanza è fatta attestazione“.

Si tratta di una disposizione di tipo regolamentare che non è assistita da alcuna sanzione, per cui, stante il principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 c.p.p., deve innanzitutto escludersi che la mancata trasmissione degli atti da parte della Corte di appello alla Corte Suprema integri un’ipotesi di nullità. Allo stesso modo, non può affermarsi che l’omessa o incompleta trasmissione degli atti specificamente richiamati nel ricorso per cassazione valga a giustificare la necessità di un rinvio dell’udienza di legittimità, al fine di colmare l’eventuale lacuna documentale ravvisata, a meno che non se ne ravvisi l’assoluta necessità. L’indicazione degli atti prevista dall’art. 165 bis disp. att. c.p.p., infatti, è funzionale ad assicurare il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, allegazione che, in forza della nuova previsione, è materialmente devoluta, per evidenti esigenze pratiche, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Ciò presuppone che l’indicazione degli atti da allegare sia chiara e precisa, avendo la Corte affermato al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432) che resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso.

Nella vicenda in esame la Corte di Cassazione riconosce che gli atti da allegare al ricorso erano stati compiutamente indicati, per cui, sotto tale profilo, il principio di autosufficienza del ricorso deve ritenersi rispettato, non potendo ricadere sulla difesa eventuali disfunzioni organizzative dell’ufficio giudiziario a quo.

Ciò non comporta, secondo la Corte, il rinvio dell’udienza per consentire l’integrazione degli atti mancanti, posto che le allegazioni richieste riguardavano atti non indispensabili ai fini della decisione sulle censure difensive articolate nel ricorso, risultando a tal fine sufficiente il materiale disponibile.

A ciò deve poi aggiungersi che, su un piano più generale, l’omessa trasmissione degli atti da parte del giudice dell’impugnazione non impedisce che la Corte di cassazione sia messa in condizione di ricevere tempestivamente gli atti ritenuti utili ai fini dell’esplicitazione delle doglianze sollevate, dovendosi considerare, da un lato, che lo stesso art. 165 bis disp. att. c.p.p., comma 2 lascia salva l’evenienza che copia degli atti specificamente indicati sia già contenuta negli atti trasmessi, dall’altro che il difensore, nelle more della celebrazione dell’udienza dinanzi alla Corte di cassazione, può tempestivamente verificare la completezza del fascicolo processuale e, in parte, l’avvenuta trasmissione da parte del giudice dell’impugnazione degli atti indicati specificamente in calce al ricorso.

In definitiva, pur nella vigenza dell’art. 165 bis disp. att. c.p.p. e pur nella permanenza dei doveri incombenti sull’ufficio giudiziario, resta in capo al difensore un autonomo onere di diligenza sia nel provvedere sua sponte alle allegazioni ritenute necessarie, sia nel verificare che quanto richiesto al tempo della proposizione del ricorso sia stato realmente trasmesso al giudice di legittimità. Nel caso di specie, oltre a ribadirsi che la mancata trasmissione non ha riguardato atti essenziali, deve osservarsi che in ogni caso la segnalazione difensiva è risultata tardiva, in quanto avvenuta solo a ridosso dell’udienza, e senza che dalla difesa sia stata curata preventivamente l’allegazione degli atti risultati mancanti.

Corte di Cassazione sez. III ud. 4 aprile 2023 n. 32093

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