“Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e c).”
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Avverso la sentenza di assoluzione (confermativa di quella di primo grado) il Procuratore Generale con un unico, complessivo, motivo lamenta difetto di motivazione in ordine alla valutazione del nesso di causalità tra la morte di (omissis) e la patologia – asbestosi da cui risultava affetto lo stesso, con particolare riferimento alla parte della sentenza con cui si esclude che l’asbestosi sia causa ovvero concausa della patologia cardiaca che ha condotto la persona offesa al decesso.
In particolare, secondo l’Ufficio di Procura, la sentenza di appello sarebbe censurabile nella parte in cui ha escluso che la cardiopatia che ha cagionato il decesso di (omissis) sia direttamente ovvero indirettamente – riconducibile alle gravi difficoltà respiratorie conseguenti alla asbestosi contratta durante l’attività lavorativa presso i Cantieri navali di (Omissis) e nella parte in cui ha ritenuto che il tabagismo della vittima sia causa sopravvenuta idonea, da sola, ad innescare il meccanismo che ha condotto alla morte.
La decisione impugnata sarebbe in contrasto, ad avviso del requirente, con i criteri ispiratori della giurisprudenza di legittimità in tema di decessi per inalazione di fibre di amianto, poiché è stato affermato dalla S.C. che l’asbestosi è una patologia mono-causale, per così dire “firmata” dall’amianto, cui è dose-correlata, sicché non si pongono problemi per l’accertamento del nesso causale (con richiamo a Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini e altri, non mass. sul punto). Inoltre, la sentenza della Corte di merito, ove sottolinea che le altre vittime già impegnate in attività lavorative presso i Cantieri navali di (Omissis) sono decedute o per tumori o per mesotelioma, dubiterebbe – ma, si stima, erroneamente – che l’asbestosi da cui era affetto (omissis) fosse direttamente collegabile all’inalazione di fibre di amianto. Posto che già il primo Giudice aveva inquadrato la potenzialità letale dell’asbestosi, affermando, tra l’altro, che si tratta di “malattia respiratoria progressiva, incurabile e potenzialmente letale“, la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasi valutazione sulle caratteristiche patologiche dell’asbestosi, accogliendo acriticamente le conclusioni dei periti che hanno escluso che nel caso di specie la patologia polmonare asbestosica possa essere causa ovvero concausa dell’evento cardiovascolare che ha condotto a morte (omissis). Infatti, la Corte di appello avrebbe trascurato le gravissime difficoltà respiratorie causate dall’asbestosi, con effetti sull’intero sistema cardiovascolare. In questa direzione la parte pubblica articola il motivo evidenziando plurime e macroscopiche contraddizioni contenute nella relazione del collegio peritale.
Il ricorso è, per la Corte di Cassazione, inammissibile.
Ed infatti l’art. 608 c.p.p., comma 1-bis, (introdotto dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 69, in vigore dal 3 agosto 2017), sotto la rubrica “Ricorso del pubblico ministero”, recita: “Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e c)“.
La esclusione del potere della Parte pubblica di ricorrere per cassazione nei casi di doppia assoluzione per vizio di motivazione, introdotta, appunto, con la L. n. 103 del 2017, è stata – condivisibilmente – ritenuta legittima scelta discrezionale del legislatore (cfr. Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, P.G. in proc. Schuster Helmuth Walter, Rv. 274573: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 608 c.p.p., comma 1-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, in relazione agli artt. 3,24,101,111 e 112 Cost., in quanto la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d’appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell’ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell’esigenza di deflazione del giudizio di legittimità“; cfr. la relativa motivazione sub nn. 2, 2.1 e 2.2 del “considerato in diritto”, pp. 4-7; nello stesso senso v., più recentemente, Sez. 6, n. 5621 del 11/11/2020, dep. 2021, P.G. in proc. Mannino Calogero, Rv. 280631, massima uff. ed ampia motivazione, sub nn. 2 e 3 del “considerato in diritto”, pp. 25-33).
La norma richiamata è applicabile nel caso di specie, essendo il ricorso successivo all’entrata in vigore della stessa (cfr. Sez. 5, n. 4398 del 02/10/2017, dep. 2018, Ercoli e altri, Rv. 272440, secondo cui “Ai fini dell’applicabilità dell’art. 608 c.p.p., comma 1-bis, – inserito dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 69 ed in base al quale il pubblico ministero, nel caso di c. d. “doppia conforme assolutoria“, può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 c.p.p., comma 1 – deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l’aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore”; in termini, Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018, P.G. in proc. AC, Rv. 274132).
Cass. Pen. Sez. IV n. 31812 del 8 febbraio 2023