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“l’accoglimento del motivo sul difetto di motivazione in ordine all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilità non potrebbe comportare alcun effetto favorevole per l’imputato

In caso di condanna superiore ai dieci anni di reclusione per il delitto di partecipazione o direzione di associazione mafiosa, deve obbligatoriamente essere applicata – ai sensi del combinato disposto degli artt. 230 e 417 cod. pen. – la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, sicché l’adozione del provvedimento non è soggetto ad alcun particolare onere motivazionale. La Corte ha desunto l’automatismo dal contenuto degli articoli 417 cod. pen. (ai sensi del quale alla condanna per il delitto di partecipazione mafiosa segue di diritto l’applicazione della misura di sicurezza) e 230 cod. pen. (ai sensi del quale in caso di irrogazione di una pena superiore ai dieci anni di reclusione è sempre ordinata la libertà vigilata per un periodo di tre anni), ed ha, conseguenzialmente, ritenuto che l’imputato non avesse interesse a dolersi dell’omessa motivazione sul punto da parte dei giudici di merito, poiché “l’accoglimento del motivo sul difetto di motivazione non potrebbe comportare alcun effetto favorevole per l’imputato”.

 

Cassazione penale sez. II udienza del 16 giugno 2023 n. 32569, ric. Pg in proc. Aguì + altri (proc. Mandamento Jonico)

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