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La detenzione domiciliare dunque è ottenibile anche se il condannato si è macchiato di cattiva condotta morale e civile.

Il tribunale di sorveglianza aveva respinto l’istanza di detenzione domiciliare, avanzata dal condannato, alla luce dei numerosi precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio, oltre che per le pessime informazioni sopraggiunte dai carabinieri che raffigurano il ricorrente come un soggetto di cattiva condotta morale e civile. Per questi motivi, per il tribunale di sorveglianza, è ininfluente che il richiedente disponga di un domicilio idoneo.

 

Il ricorso in cassazione presentato poi dalla difesa, sottolineava che le condanne si riferivano a fatti risalenti nel tempo e aggiungeva che il ricorrente non aveva subito più alcuna denuncia dal 2015. A queste motivazioni, il difensore aggiungeva come non attinenti le osservazioni fatte dai carabinieri.

 

I giudici di cassazione ribadivano che le osservazioni del difensore avevano un solido fondamento, concedendo di nuovo la detenzione domiciliare, sulla quale doveva poi pronunciarsi nuovamente il tribunale di sorveglianza. In particolare, i magistrati rimarcano l’accertata idoneità del domicilio e l’assenza del rischio di evasione, anche in considerazione dell’età del condannato che ha quasi 80 anni.

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